Cassation annuls plea bargain sentence for omitting requested substitute detention penalty, ruling terms indivisible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's plea bargain sentence without remitting the case for a new trial. The defendant argued that the agreement included a request for substitute detention under Article 20-bis of the Penal Code, which the trial judge failed to apply. The court held that the request for a substitute penalty is an integral, non-alternative part of the plea bargain, making the terms indivisible and requiring the judge to address the substitution request before applying the main sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20-bis cod. pen.; In plea bargaining, the request for a substitute penalty is an inseparable component of the agreement, rendering the terms indivisible and obligating the judge to evaluate its admissibility before applying the principal sentence.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASI DANIELE nato a ROMA il 16/09/1978 avverso la sentenza del 15/02/2024 del Giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la restituzione degli atti al Tribunale di Arezzo per l'ulteriore corso'.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa il 15 febbraio 2024 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Arezzo applicava a Masi Daniele, su richiesta dello stesso e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena concordata di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa.
2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo con il quale deduceva che l'accordo fra le parti prevedeva, oltre alla pena concordata come applicata dal giudice del merito, anche la • • • • .7' • sua sostituzione con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare ex art. 20-bis cod. pen.; ciò che emergeva dalla richiesta, allegata al ricorso, del difensore munito di procura speciale e sottoscritta anche dal Pubblico Ministero, così che erroneamente il giudice aveva ritenuto che la richiesta di sostituzione non rientrasse nell'accordo fra le parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio con la trasmissione degli atti al Tribunale di Arezzo per nuovo giudizio non potendo essere scisso in più parti l'accordo raggiunto fra l'imputato e il Pubblico Ministero.
2. Ed invero, secondo l'opinione del Giudice di legittimità, condivisa da questo Collegio, in tema di patteggiamento, la richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata (cfr. Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023, Terlizzi, Rv. 284961 - 01, che tratta, per l'appunto, di una fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva omesso di provvedere alla sostituzione della pena detentiva).
3. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Arezzo per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Arezzo per nuovo giudizi