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Sentenza — n. 41848/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal dismissal for failure to declare domicile when it was sent via PEC.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41848/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the Court of Appeal's order dismissing the appeal due to a missing domicile declaration. The appellant argued the declaration was sent via PEC and attached to the appeal, remaining in the original file. The court verified the records and confirmed the electronic transmission, ruling the procedural defect non-existent.

Regesto Legislator

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Art. 583 co. 1-ter c.p.p.; The failure to declare domicile is cured if the declaration was effectively transmitted via PEC and attached to the appeal, rendering the dismissal for non-compliance inadmissible.

Parole chiave

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domicile declaration electronic transmission PEC service procedural admissibility appeal dismissal Corte di Cassazione c.p.p. notifica del cambiamento d'indirizzo

Disposizioni normative citate

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Art. 583 co. 1-ter c.p.p.
Con ordinanza del 21.11.2023, la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Mardare Ciprian Iulian per mancata allegazione all'atto di appello ai sensi dell'art. 583 co.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Mardare Ciprian Iulian nato in Romania il 17/11/1983; avverso l'ordinanza della Corte di appello di Torino in data 19/4/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Roberto Aniello ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con- tra-501.5.;L•ne- aft. èlt orte à.: Aprii°J To-u.o

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con ordinanza del 21.11.2023, la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Mardare Ciprian Iulian per mancata allegazione all'atto di appello ai sensi dell'art. 583 co. 1- ter c.p.p., della elezione o dichiarazione di domicilio. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione l'imputato tramite il proprio difensore di fiducia,i1 quale deduce violazione di legge e illogicità della motivazione non avendo la Corte di appello valutato che l'elezione di domicilio era stata inviata via PEC il 12 luglio 2023, in allegato all'atto di appello ed era rimasta affollata al fascicolo originario recante il n. 1300/2024 da cui ha avuto origine, quale stralcio, il procedimento n. 1380/2024 a carico del ricorrente.

Segnala altresì il ricorrente che la circostanza che l'elezione di domicilio fosse presente in atti emergeva per tabulas dall'atto di appello. Il ricorso è fondato. Dalla verifica degli atti processuali cui la Corte ha accesso data la natura del vizio denunziato, emerge che l'elezione di domicilio era stata ritualmente trasmessa via PEC alla Corte di appello di Torino il 12/7/2023, unitamente all'atto di impugnazione. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio. Così d