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Sentenza — n. 41845/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls seizure order due to insufficient motivation regarding suspect's role and necessity of fact-finding.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41845/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Catanzaro Tribunal's order rejecting a review of a search warrant, ruling the decision legally flawed. The applicant argued the order lacked specific motivation regarding his role in the alleged crime and failed to justify the proportionality of seizing extensive digital data. The Court held that while the abstract possibility of the crime was sufficient, the order was defective because it inadequately explained the specific link between the suspect and the seized items necessary for fact-finding.

Regesto Legislator

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Art. 253, comma 1, c.p.p.; Art. 240, c.p.; In sede di riesame del sequestro probatorio, la motivazione deve distinguere tra la sussistenza del fumus commissi delicti e la necessità di accertamento dei fatti per le cose pertinenti al reato, sanando le carenze quando non si espone chiaramente il ruolo dell'imputato e la relazione con i beni sequestrati.

Parole chiave

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sequestro probatorio fumus commissi delicti cose pertinenti al reato corpo del reato motivazione ordinanza proporzionalità misura rinvio nuovo giudizio abuso di un impianto per l'elaborazione di dati

Disposizioni normative citate

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Art. 253, comma 1, c.p.p.
268734, che ha, tra l'altro, precisato che l'art. 253, comma 1, cod.
Art. 240, c.p.
Art. 324, comma 5, c.p.p.
art. 240 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, P.M. in proc. Bulgarella
Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Previtero
267007; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Previtero, Rv.
Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pirlo
263053; Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pirlo, Rv.
Sez. 2, n. 52259 del 28/10/2016, Esposito
Sez. 6, n. 32 del 11/01/1991, Carollo
Sez. 2, n. 46357 del 20/07/2016, Mastellone
Sez. 2, n. 46357 del 20/07/2016, Mastellone, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOTTADELLI YURI nato a SESTO SAN GIOVANNI il 25/07/1992 avverso l'ordinanza del 11/04/2024 del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del Procuratore generale GASPARE STURZO che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 co.8 d.l. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta da Yuri Mottadelli avverso il decreto di sequestro probatorio del 26 febbraio 2024 del P.M. di Catanzaro per l'ipotesi di associazione per delinquere, riciclaggio e violazione fiscali. In esecuzione del provvedimento sono stati sequestrati all'imputato, in successive occasioni, documentazione attinente alla immatricolazione di vetture, 3 lphone, una carta di pagamento e strumentazione atta ad alterare il chilometraggio dei veicoli.

2. Con il ricorso vengono formulati due motivi, incentrati entrambi su violazione di legge (artt.125 e 253 c.p.p.) lamentando, nel primo l'omessa motivazione del fumus commissi delicti e, nel secondo, l'omessa motivazione di proporzionalità e adeguatezza. In relazione al primo profilo, si lamenta la genetica carenza di elementi indizianti a carico di Mottadelli, riflessa nel provvedimento impugnato che ,in relazione alla posizione di costui,si limita a ripetere la formula utilizzata nella c.n.r. della Polizia di Stato alla base dell'indagine, e quindi con motivazione del tutto apparente. Quanto a proporzionalità e adeguatezza, si denuncia la mancanza di pertinenzialità e la carente indicazione delle finalità probatorie perseguite. Si è così giunti al "sequestro esteso" dei dati informatici, senza indicazione delle ragioni giustificative o dei criteri di scelta dei dati da valutare. 3 Con memoria inviata per mail il Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo. Deve infatti ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte è unanime nel rilevare che in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delitti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (ex plurimis, Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, P.M. in proc.

Bulgarella, Rv. 267007; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Previtero, Rv. 263053; Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542 - 01). Il sequestro probatorio costituisce, infatti, un mezzo di ricerca della prova che, quando - come nella specie- viene eseguito nella fase genetica del procedimento, non può logicamente presupporre il già avvenuto accertamento dell'esistenza del reato cui potenzialmente inerisce, del quale è dunque sufficiente l'astratta configurabilità, accompagnata dalla rilevanza probatoria dell'oggetto che si intende acquisire.

A tale premessa va tuttavia aggiunta una distinzione poiché, mentre il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine, ma non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, essendo in re ipsa l'esigenza probatoria in relazione al corpo del reato, nel caso di sequestro delle cose pertinenti al reato v'è necessità di specifica motivazione su quest'ultimo aspetto (Sez. 2, n. 52259 del 28/10/2016, Esposito, Rv. 268734, che ha, tra l'altro, precisato che l'art. 253, comma 1, cod. proc. pen., ricollega teleologicamente la necessità di accertamento dei fatti solo all'apprensione delle cose pertinenti al reato, non anche al corpo di reato che si pone in collegamento diretto ed immediato con la fattispecie incriminatrice evocata, tanto da giustificare in via generale la previsione della confisca ex art. 240 cod. pen.).

Pertanto, mentre i presupposti di legittimità della motivazione del decreto di sequestro probatorio del corpo del reato concernono la sussistenza del fumus commissi delicti e della relazione di immediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine, nell'ipotesi di cose pertinenti al reato concernono la sussistenza del fumus commíssi delitti e della necessità di accertamento dei fatti (Sez. 6, n. 32 del 11/01/1991, Carollo, Rv. 187027: "In tema di sequestro, mentre la nozione di "corpo del reato" postula l'esistenza di un rapporto di immediatezza tra la cosa e l'illecito penale .con conseguente efficacia probatoria diretta in ordine all'avvenuta commissione del reato, indiziaria in ordine al suo autore'- la locuzione "cose pertinenti al reato" esprime un concetto di più ampia portata, che include, oltre al corpus delicti, e ai producta sceleris, le cose che servono, anche indirettamente, ad accertare la consumazione dell'illecito, il suo autore e le circostanze del reato, con riferimento ad ogni possibile legame, individuabile caso per caso, tra le cose stesse e l'accertamento dell'illecito, che sia ritenuto rilevante ai fini del processo";

Sez. 2, n. 46357 del 20/07/2016, Mastellone, Rv. 268510). Nel caso in esame, sebbene dal tenore del provvedimento impugnato non emerga in maniera chiara, va innanzitutto escluso che i documenti e i dispositivi sequestrati possano rientrare nel concetto di corpo del reato, dovendo al contrario affermarsi che i documenti ed i dispositivi elettronici possano costituire cose pertinenti al reato. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata, se risulta corredata da idonea motivazione in ordine all'astratta ipotizzabilità del reato di riciclaggio di vetture di origine estera e provenienza furtiva, appare carente sul piano della giustificazione del ruolo del ricorrente e della relazione di costui con tal Bruno De Bartolo, menzionato solo di passaggio nel prowedimento e destinatario, assieme al ricorrente, di un solo paragrafo del provvedimento (a pg.7), sostanzialmente insufficiente a soddisfare l'esigenza probatoria sopra indicata.

2. Il primo motivo va pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e rinvio del procedimento per nuovo giudizio sul punto, ritenendosi inoltre il secondo motivo assorbito nel primo, per la pregiudizialità dello stesso.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai senti dell'art.324, co.

5. c.p.p.. Così d