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Sentenza — n. 41840/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment due to lawyer notification nullity and subsequent prescription of crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41840/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the Brescia Court of Appeal's judgment, declaring it null due to improper notification of the appeal decree to the original defense attorneys. While the appeal had dismissed charges against Stefanelli for prescription, the Court found the appeal itself invalid because the new lawyers were not notified of the proceedings. Consequently, the Court ruled that the remaining crimes had expired under the statute of limitations, leading to the annulment without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 344 c.p.p.; Art. 157, 161 c.p.: The appeal judgment is null if the original defense counsel are not notified of the citation, and if the remaining crimes have expired under the statute of limitations, the conviction must be annulled without remittal.

Parole chiave

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nullity of appeal judgment improper notification of counsel statute of limitations expiration annulment without remittal defense attorney substitution infrazione alle norme della circolazione accuse di truffa altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 344 c.p.p.
Art. 157 c.p.
Art. 161 c.p.
art. 178 cod. proc. pen
Rovaris la comunicazione di fissazione dell'udienza di trattazione, il che ha comportato una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. Altieri Giovanni, nato a Benevento il giorno 18/7/1957 rappresentato ed assistito dall'avv. Marco Ventura - di fiducia 2. Stefanelli Massimo, nato a Milano il giorno 10/1/1971 rappresentato ed assistito dall'avv. Antonio Cocchia - di fiducia avverso la sentenza in data 14/3/2023 della Corte di Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Lidia Giorgio, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta prescrizione dei reati in contestazione; lette le conclusioni scritte in data 24/9/2024 del difensore dell'imputato Altieri con le quali è stata richiesta la declaratoria di estinzione dei reati in contestazione per intervenuta prescrizione; rilevato che non è stato dato avviso della celebrazione della presente udienza alla parte civile costituita Dibiasi Reinhold in quanto il difensore di fiducia avv.

Miranda Luisa Polini non solo non risulta essere stata iscritta nell'albo speciale della Corte di cassazione ma, da accertamenti di Cancelleria, risulta essersi cancellata dall'albo nazionale degli avvocati.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 14 marzo 2023 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza in data 14 maggio 2019 del Tribunale di Bergamo, ha dichiarato: - non doversi procedere nei confronti di Massimo Stefanelli in ordine al reato di truffa di cui al capo M della rubrica delle imputazioni per essere lo stesso estinto per prescrizione; - ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato, per la parte che in questa sede interessa, Giovanni Altieri e Massimo Stefanelli colpevoli dei reati agli stessi rispettivamente ascritti ai capi E, H ed L e condannato il solo Stefanelli al risarcimento dei danni, equitativamente liquidati in euro 2.500,00, a favore di Reinhold Dibiasi, costituito parte civile in relazione al capo H; - ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti dello Stefanelli.

Giova immediatamente precisare che all'Altieri era stata originariamente contestata anche la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale e che detta circostanza aggravante non risulta dal Tribunale essere stata esaminata ed applicata in sede di trattamento sanzionatorio con la conseguenza che detta circostanza aggravante è da ritenersi implicitamente esclusa. In ordine alle contestazioni residuano pertanto: - a carico di entrambi gli imputati il reato di concorso truffa ai danni di Papa Macisse Niang commesso in Dalmine e Bergamo nei giorni 22, 23 e 24 ottobre 2015 (capo E); - a carico dello Stefanelli i reati di truffa ai danni di Reinhold Dibiasi commesso in Dalmine il 16 ottobre 2015 (capo H) ed ai danni di Pavlyna Caon commesso in Dalmine il 18 ottobre 2015 (capo L).

Tutti i fatti-reato in contestazione risultano caratterizzati da condotte analoghe consistite nella pubblicazione su di un sito internet (Subito.it) di proposte di vendita di autoveicoli, nello svolgimento di trattative con le persone offese, nell'ottenimento di somme di denaro dalle stesse e nel successivo inadempimento da parte degli imputati degli obblighi contrattuali assunti.

2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo:2.1. per Altieri: 2.1.1. Nullità del giudizio di appello e della conseguente sentenza ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. Rileva al riguardo parte ricorrente che l'Altieri, a seguito della pronuncia del Tribunale, nominava quale unico difensore l'avv. Marco Ventura il quale depositava atto di appello nell'interesse del proprio assistito. Detto difensore non veniva però informato dell'atto di fissazione del giudizio che veniva notificato al precedente difensore (avv.

Sabbi), né delle conclusioni delle parti ex art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137/2000. 2.2. per Stefanelli: 2.2.1. Omessa notifica di fissazione di udienza di appello al difensore avv. Rovaris. Rileva la difesa del ricorrente di avere assistito personalmente, quale difensore di ufficio, lo Stefanelli innanzi al Tribunale ma che l'atto di appello venne depositato dall'avv. Elena Rovaris con contestuale istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed allegata nomina fiduciaria. Tuttavia, la Corte non ha mai provveduto su tale istanza, né ha notificato all'avv.

Rovaris la comunicazione di fissazione dell'udienza di trattazione, il che ha comportato una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. 2.2.2. Erronea individuazione del soggetto agente del reato. Rileva parte ricorrente che nessuna delle persone offese ha mai visto o incontrato l'imputato e che la mera intestazione della carta prepagata sulla quale erano stati versati i corrispettivi degli acquisti dei veicoli non è elemento sufficiente per imputare i fatt,l-reato allo Stefanelli, tanto è vero che lo stesso Pubblico Ministero, in assenza di specifici accertamenti al riguardo, aveva chiesto l'assoluzione degli imputati. 2.2.3.

In punto pena, sulle circostanze attenuanti e sulla sospensione condizionale si duole la difesa del ricorrente che la sanzione irrogata appare sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ed alla circostanza che ci si trova in presenza di un soggetto incensurato e che versa in condizioni di indigenza il che avrebbe consentito di riconoscere allo stesso le circostanze attenuanti generiche e di concedergli la sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati. Dalla intestazione della sentenza di appello (14.3.2023) ed anche da quella del Tribunale (14.5.2019) emerge quanto segue:- l'imputato Altieri risulta difeso dall'avv. Emanuela Sabbi e non si è tenuto conto del fatto che l'atto di appello datato 27 aprile 2019 era stato sottoscritto e depositato in cancelleria in data 28 maggio 2019 dall'avv. Marco Ventura, unitamente all'atto di nomina del predetto difensore e senza che vi fosse espressa revoca del precedente difensore; - l'imputato Stefanelli risulta difeso dall'avv.

Antonio Cocchia e non si è tenuto conto del fatto che l'atto di appello datato 24 maggio 2019 era stato sottoscritto e depositato in cancelleria dall'avv. Elena Rovaris, unitamente all'atto di nomina del predetto difensore. Il decreto di citazione per il giudizio di appello, datato 19 gennaio 2023 risulta indirizzato all'avv. Sabbi (quale difensore dell'imputato Altieri) ed all'avv. Cocchia (quale difensore dell'imputato Stefanelli) e notificato ai difensori in pari data. Nessuna notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello risulta essere stata effettuata ai difensori (avv.

Ventura ed avv. Rovaris) che, come detto, avevano sottoscritto gli atti di gravame depositando anche i rispettivi atti di nomina. Anche la notifica del deposito della sentenza di appello risulta essere stata effettuata esclusivamente agli avv.ti Sabbi e Cocchia ma non agli avv.ti Ventura e Rovaris. La situazione descritta comporta una nullità del giudizio di appello.

2. In via del tutto preliminare ed assorbente rispetto agli ulteriori motivi di ricorso, essendo stato correttamente instaurato il presente giudizio di legittimità ed essendo entrambi i ricorsi ammissibili e fondati, deve rilevarsi che per i residui reati per i quali è intervenuta l'affermazione di responsabilità degli imputati risulta essere maturato il termine di prescrizione determinato in anni 7 e mesi 6 per ciascuno di essi ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. al quale vanno ad aggiungersi 48 giorni di sospensione di tale termine (dal 22/11/2018 al 8/1/2019) per effetto di un rinvio dell'udienza a seguito dell'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria.

Ne consegue che: - il reato di cui al capo E si è estinto per prescrizione il giorno 11 giugno 2023; - il reato di cui al capo H si è estinto per prescrizione il giorno 3 giugno 2023; - il reato di cui al capo L si è estinto per prescrizione il giorno 5 giugno 2023. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Altieri Giovanni e di Stefanelli Massimo per essere i reati ascritti ai capi E, H ed L estinti per intervenuta prescrizione.3. Essendosi il reato di cui al capo H estinto dopo la pronuncia della sentenza di condanna in primo grado, devono essere confermate le statuizioni a favore della parte civile Reinhold Dibiasi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Altieri Giovanni e di Stefanelli Massimo per essere i reati ascritti ai capi E), H) ed