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Sentenza — n. 41830/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls criminal judgment due to absolute nullity from office lawyer's absence from bar roll.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41830/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the first and second instance criminal judgments against Federica Petricca. The defense argued that the court-appointed lawyer, Carlotta Cassani, was absent from the official bar roll when the proceedings began. The court ruled that the absence of a registered lawyer renders the proceedings absolutely null and void, regardless of the defendant's verification efforts.

Regesto Legislator

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Art. 178, lett. c), Art. 179, comma 1, cod. proc. pen.: The assistance of a defense counsel in criminal proceedings presupposes their inscription on the professional roll; if the appointed counsel is absent from the roll, the acts are absolutely null and void.

Parole chiave

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criminal procedure nullity office defense counsel bar roll registration absolute nullity Italian Code of Criminal Procedure rappresentanza legale difesa d'ufficio difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 97, comma 1, cod. proc. pen.
19198 del 7/3/2024, Mancini che, in un caso simile, ha ritenuto inidonea la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod.
Art. 143 disp. att. cod. proc. pen.
4.3 Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado con conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Rimini che provvederà, ai sensi dell'art. 143 disp.
Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
4.2 Dall'esame degli atti, cui questo Collegio ha avuto accesso essendo stato dedotto un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. su cui la Corte è giudice anche del fatto (Sez.
art. 640-ter cod. pen
La Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui, in data 11.7.2022, il Tribunale di Rimini aveva riconosciuto Federica Petricca responsabile del delitto di cui all'art. 640-ter cod. pen.
art. 179 cod. proc. pen
art. 143 disp. att. cod. proc. pen
4.3 Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado con conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Rimini che provvederà, ai sensi dell'art. 143 disp.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 33374 del 20/06/2023, Navarra
Sez. 1, n. 20533 del 23/1/2024, Trovò
285102 - 01; conf., tra le non massimate, Sez. 1, n. 20533 del 23/1/2024, Trovò, che ha ravvisato tale nullità nella notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale al difensore che, in quel momento, era già stato cancellato dall'Albo degli avvocati;
Sez. 5, n. 19198 del 7/3/2024, Mancini
Sez. 5, n. 19198 del 7/3/2024, Mancini che, in un caso simile, ha ritenuto inidonea la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'art.
Sez. 6, n. 27679 del 9(6/2021, Concone
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Federica Petricca, nata ad Avezzano il 16.11.1989, contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 7.11.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui, in data 11.7.2022, il Tribunale di Rimini aveva riconosciuto Federica Petricca responsabile del delitto di cui all'art. 640-ter cod. pen. e, esclusa la pur contestata recidiva, l'aveva condannata alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 51 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione la Petricca deducendo, a mezzo del difensore, la nullità della sentenza per inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: rileva, infatti, che la difesa, con i motivi aggiunti in appello, aveva eccepito la nullità della sentenza di primo grado in quanto il difensore di ufficio nominato, cui erano stati notificati tutti gli atti, risultava cancellato dall'Albo prima dell'inizio del processo; segnala il carattere elusivo, superficiale e, comunque, la erroneità, in diritto, della risposta fornita dalla Corte d'appello al rilievo difensivo;

3. la Procura Generale ha concluso per iscritto per il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso è fondato. 4.1 Questa Corte, infatti, ha costantemente ribadito che l'assistenza dell'imputato nel processo penale, per la sua natura tecnica, presuppone l'iscrizione del difensore nell'albo professionale, da escludersi nel caso di avvocato cancellatosi dallo stesso, sicché, in tal caso, si verifica una nullità assoluta e insanabile degli atti, rilevabile in ogni stato e grado del processo, a norma degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, Sez. 4 , n. 33374 del 20/06/2023, Navarra, Rv. 285102 - 01; conf., tra le non massimate, Sez. 1, n. 20533 del 23/1/2024, Trovò, che ha ravvisato tale nullità nella notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale al difensore che, in quel momento, era già stato cancellato dall'Albo degli avvocati;

Sez. 5, n. 19198 del 7/3/2024, Mancini che, in un caso simile, ha ritenuto inidonea la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. a superare il dato dell'inesistenza del difensore perché cancellato dall'Albo; conf., ancora, Sez. 6, n. 27679 del 9(6/2021, Concone, secondo non rileva che l'imputato non abbia verificato che il difensore sia regolarmente e costantemente iscritto all'albo, perché la carente necessaria legittimazione della persona nominata a svolgere il ruolo di difensore determina la nullità assoluta della notificazione a norma dell'art. 179 cod. proc. pen.). 4.2 Dall'esame degli atti, cui questo Collegio ha avuto accesso essendo stato dedotto un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. su cui la Corte è giudice anche del fatto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri, Rv. 220092 - 01), si rileva che l'Avvocato Carlotta Cassani, nominata d'ufficio e sempre assente nel corso del processo, era stata cancellata dall'Albo degli avvocati il 18.11.2020 ovvero in data antecedente la stessa emissione del decreto di citazione a giudizio che reca la data del 17.12.2020 ed era stato spedito per la notifica il successivo 30.12.2020. 4.3 Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado con conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Rimini che provvederà, ai sensi dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen., provvedere alla rinnovazione della fase di costituzione delle parti previa nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97, comma primo, cod. proc. pen..

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado del Rt Tribunale di Rimini 'dell 1.7.2022 e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Rimini per il giudi