Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 41828/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it requests re-evaluation of evidence credibility, exceeding Supreme Court's competence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41828/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly assess witness credibility regarding the victim's psychiatric history and the physical descriptions of suspects. The court rejected these claims, ruling that re-evaluating the probative value of evidence and witness reliability falls exclusively within the trial court's jurisdiction, not the Supreme Court's.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 23, comma 8, n. 137/2020: The Supreme Court lacks jurisdiction to re-evaluate the probative value of evidence or the credibility of witnesses, as such functions belong exclusively to the trial court.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility re-evaluation of evidence witness credibility assessment probative value review competence of Supreme Court disturbo psicotico perseguimento penale per truffa schizofrenia paranoide

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 23, comma 8, n. 137/2020
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di n.
art. 628 cod. pen
violazione di legge (art. 628 cod.
art. 616 cod. proc. pen
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HOFER MARKUS nato a MERANO il 24/06/1988 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE di APPELLO di TRENTO, SEZ.DIST. di BOLZANO. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, confermava la condanna di Marcus Hofer per due reati di rapina aggravata (una consumata e l'altra tentata).

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 628 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per la rapina consumata nel 2013: non sarebbe stata considerata la decisiva discrasia tra l'altezza dei presunti autori del reato riportata nelle carte di identità e quella riferita dalla testimone Ursula Maria Hofer; 2.2. violazione di legge (art. 628 cod. pen.) e vizio di motivazione con riferimento alla conferma della responsabilità per la rapina consumata nel 2013: si deduceva che la valutazione in ordine credibilità dei contenuti accusatori riversati nel processo dallz persona offesa non avrebbe tenuto conto del fatto che la teste aveva dichiarato di essere stata ricoverata in psichiatria e di avere un disturbo della personalità che ne avrebbe inficiato la attendibilità; a ciò si aggiungeva che la persona offesa, essendo indagata, era a conoscenza del contenuto del capo di incolpazione, sicché le sue dichiarazioni, anche sotto questo profilo, sarebbero di critica attendibilità; 2.3. violazione di legge (art. 628 cod. pen.) e vizio di motivazione con riferimento alla conferma della responsabilità per la tentata rapina risalente al 2008: si deduceva che non sarebbe stato considerato che la teste Cristina Zita Gufler, all'epoca dei fatti, aveva 55 anni, sicché poiché nel corso dei dialoghi intercettati si faceva riferimento ad una "ragazza", il riferimento non poteva essere alla Gufler; il dato sarebbe decisivo per la valutazione della capacità dimostrativa delle intercettazioni.

3. Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità. Tutti i motivi si risolvono, infatti, nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività non compresa nel perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Le sollecitazioni difensive, peraltro, si configurano come meramente reiterative rispetto a quelle proposte con la prima impugnazione e non si confrontano con l'apparato argomentativo predisposto dalla Corte, che, invece, si profila esaustivo e privo di fratture logiche, sicché si sottrae ad ogni censura in questa sede.

Tutte le aree tematiche indicate dal ricorrente sono state oggetto di approfondita trattazione. Segnatamente la Corte d'appello (a) ha esaminato la questione della attendibilità dell'offesa, offrendo una esaustiva e approfondita motivazione circa il fatto che il disturbo della personalità vantato non influisse sulla credibilità dei contenuti accusatori riversati nel processo; (b) con riguardo alla indicazione della altezza degli autori della rapina riteneva che la teste Ursula Maria Hofer avesse fornito solo un'indicazione approssimativa, ontologicamente incerta, perché basata su una percezione occasionale e non fondata su una pregressa conoscenza; (c) con riguardo all'appellativo "ragazza" ragazza rivolto a Cristina Zita Gufler, riteneva che il termine, nel linguaggio corrente, fosse genericamente utilizzato per indicare persone di sesso femminile, a prescindere dall'età (pagg. 6, 7 ed 8 della sentenza impugnata).

Come anticipato la motivazione è persuasiva e coerente con le emergenze procedimentali, nonché priva di vizi logici, sicché si sottrae ad ogni censura in questa sede. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorn