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Sentenza — n. 41826/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal allowing confiscation of proceeds upon prescription when prior conviction exists.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41826/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appeal by Francesca Martino against the appellate court's decision to confiscate funds following the prescription of fraud charges. The appellant argued that confiscation was improper because the crime had expired and the money belonged to third parties, claiming the lower court confused price with profit. The court ruled that since a prior conviction occurred, the judge could apply direct confiscation of fungible proceeds even after prescription, and the appeal regarding specific amounts was inadmissible as it pertained to the execution phase.

Regesto Legislator

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Art. 240, comma 2, n. 1 cod. pen.; Art. 322-ter cod. pen.: When a prior conviction exists, direct confiscation of fungible proceeds is permissible upon prescription of the crime, and the distinction between direct and equivalent confiscation determines the applicability of retroactivity principles.

Parole chiave

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confiscation upon prescription direct confiscation of proceeds fungible property confiscation prior conviction requirement appellate court error execution phase inadmissibility third party funds perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 240, comma 2, n. 1 cod. pen.
Non è più controverso il principio secondo cui il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n.
Art. 322-ter cod. pen.
pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322- ter cod.
Art. 578-bis cod. proc. pen.
art. 322- ter cod. pen
pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322- ter cod.
art. 578- bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci
Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021
Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023
Sul punto Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Martino Francesca nata a Reggio Calabria il 1/9/1977 avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria in data 26/3/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento si è svolto(on contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Assunta Cocomello ha chiesto nI rieffokI 6e,(10.

RITENUTO IN FATTO

Martino Francesca ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Reggio Calabria che in riforma della sentenza del Tribunale di Palmi del 27/5/2019, appellata dall'imputata e dal Pubblico Ministero, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di truffa e,in accoglimento dell'appello del Procuratore generale, ha disposto la confisca di euro 4.584,00 considerato profitto del reato di cui all'art. 640, co. 2, cod. pen.Deduce la ricorrente i vizi di violazione di legge e carenza di motivazione avendo la Corte di appello disposto la confisca del denaro invocando i principi della sentenza Lucci e confondendo il prezzo del reato, sempre confiscabile, con il profitto del reato, non confiscabile in assenza di condanna. La Corte di appello in luogo di disporre la restituzione delle somme di denaro avrebbe applicato la confisca con cauzione erroneamente ritenendola profitto del reato e sottoposto a confisca anche il denaro appartenente a terzi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è basato su motivi infondati e va rigettato. Non è più controverso il principio secondo cui il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322- ter cod. pen., la confisca "diretta" del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio ( Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434). La confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037).

Sul punto Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023, Rv. 284529 ha distinto l'ipotesi della confisca per equivalente dalla confisca diretta e precisato che solo "In tema di confisca "per equivalente", trova applicazione, per la natura di diritto sostanziale dell'istituto, il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli al reo, sicché risulta preclusa l'applicabilità della previsione dell'art. 578- bis cod. proc. pen., relativa alla confisca in caso di estinzione del reato per prescrizionem. (In motivazione, la Corte ha precisato che la natura "per equivalente" della confisca deve essere accertata rigorosamente, posto che la confisca "diretta" è qualificabile come misura di sicurezza e può, pertanto, essere applicata anche in caso di prescrizione del reato, nel caso in cui vi sia stata condanna in primo grado e si verta in ipotesi di confisca obbligatoria).

Nel caso in esame, la Corte di appello ha sottolineato come la confisca avesse natura diretta: pertanto, alla luce delle Sez. Unite Lucci la misura poteva essere applicata anche in caso di prescrizione. Con il motivo n. 3 la ricorrente lamenta l'apprensione di quote appartenenti a Martino Domenico terzo estraneo al reato di truffa: il motivo è inammissibile per carenza di interesse. Il secondo motivo, concernente la questione delle individuazione specifica della somma da confiscare, è inammissibile perché la questione attiene alla fase esecutiva e non è quindi, suscettibile di impugnazione con ricorso per cassazione. .5e-rt CAr,t11/4 n in A_ 14 CL- tA‘C.S.A~Ak_ wg-

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle sp