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Sentenza — n. 41527/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against home detention for aggravated robbery due to insufficient evidence of guilt and lack of procedural review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41527/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's order of home detention for aggravated robbery. The appellant argued that the trial court failed to properly evaluate witness credibility and ignored the passage of time regarding preventive necessity. The court rejected these claims, finding the lower court's reasoning sufficient to establish serious indications of guilt and a concrete risk of reoffending.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 275 c.p.p.: The Court of Cassation holds that appeals against preventive measures are inadmissible if they merely request a re-evaluation of procedural urgencies without challenging the substantive legal basis or factual sufficiency of the lower court's decision.

Parole chiave

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preventive measures home detention inadmissible appeal serious indications of guilt risk of reoffending rapina qualificata altri reati reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
Art. 275 cod. proc. pen.
Art. 274 cod. proc. pen.
Violazione di legge (art. 274 cod.
Art. 23 comma 8 d.l. n. 137 del 2020
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALBERGHINA GIACOMO nato a CATANZARO il 23/01/2000 avverso l'ordinanza del 05/07/2024 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l.
artt. 628 cod. pen
violazione di legge (artt. 628 cod. pen., 275 cod.
art. 274 cod. proc. pen
Violazione di legge (art. 274 cod.
art. 616 cod. proc. pen
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALBERGHINA GIACOMO nato a CATANZARO il 23/01/2000 avverso l'ordinanza del 05/07/2024 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il tribunale per le misure cautelari personali di Catania confermava l'ordinanza che aveva applicato a Giacomo Alberghina la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di rapina aggravata.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 628 cod. pen., 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione e in ordine alla valutazione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza: la motivazione sarebbe carente, in quanto fondata su una insufficientedella attendibilità (c) delle dichiarazioni del ricorrente, e sulla svalutazione delle molteplici discrasie emergenti dalle dichiarazioni della persona offesa. 2.1.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione delle emergenze procedimentali, attività non consentita in sede di legittimità.

Contrariamente a quanto dedotto, il tribunale offriva una motivazione accurata persuasiva ed esaustiva in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Rilevando la non completa attendibilità delle dichiarazioni rese sia dalla persona offesa che dall'indagato, il tribunale riteneva che, per quanto l'antefatto della condotta criminosa meritasse un chiarimento nel corso dello sviluppo del processo, le emergenze procedimentali consentissero, comunque, di ritenere gravi gli indizi di colpevolezza per il reato di rapina. L'annotazione dei carabinieri (che accettavano le lesioni sul volto della vittima, la mancanza del giubbotto, del telefono cellulare e delle chiavi dell'autovettura) ed il referto medico erano, infatti, emergenze oggettive che confortavano la parte delle dichiarazioni di Ranno e Fazzino in ordine al patimento della rapina.

E che consentivano, pertanto, di ritenere sussistenti - allo stato degli atti e con il rispetto degli standard probatori tipici del procedimento cautelare - la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (pag. 4 del provvedimento impugnato). 2.2. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, che sarebbero state ritenute nonostante il tempo trascorso tra i fatti ed il momento dell'applicazione della misura, senza considerare il buon comportamento tenuto dal ricorrente in tale lasso di tempo. 2.2.1.

Si tratta di doglianza manifestamente infondata. Contrariamente a quanto dedotto, il tribunale offriva una motivazione esaustiva in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, rilevando la gravità del pericolo di reiterazione, che si desumeva dalle modalità di consumazione del reato, le quali indicavano l'assenza di freni inibitori in capo al ricorrente, ed evidenziavano la sua indole violenta: circostanze che sono state legittimamente ritenute univocamente indicative della sussistenza di un concreto pericolo di reiterazione (pag. 5 del provvedimento impugnato).

Si tratta di una motivazione che implica, altresì, la valutazione della attualità del pericolo cautelare, nonostante il decorso di circa sei mesi tra la consumazione della rapina pluriaggravata e l'applicazione della cautela. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il gi