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Sentenza — n. 41524/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive seizure as manifestly unfounded due to adequate court reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41524/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the preventive seizure order inadmissible, ruling it manifestly unfounded. The appellant argued that the lower court failed to demonstrate periculum in mora regarding the potential use of seized assets for new crimes or the necessity of confiscation. The court rejected this, affirming that the trial court provided accurate and exhaustive reasoning for both the anticipatory and prohibitory aspects of the seizure, thereby satisfying legal requirements.

Regesto Legislator

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Art. 321, comma 2 cod. proc. pen.; Art. 240 cod. pen.; The preventive seizure order must contain concise reasoning linking the risk of delay to the need for early confiscation effects, unless the seizure targets items where the act of manufacturing, using, transporting, holding, or selling constitutes a crime, in which case reasoning may focus solely on statutory confiscability.

Parole chiave

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preventive seizure confiscation order periculum in mora manifestly unfounded procedural inadmissibility criminal procedure code financial assets indagine internazionale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 321, comma 2 cod. proc. pen.
Il collegio ribadisce quanto affermato autorevolmente dalle Sezioni unite secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod.
Art. 240 cod. pen.
Il sequestro veniva disposto sia a fini impeditivi, che al fine di garantire la futura applicazione della confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod.
Art. 240-bis cod. pen.
Il sequestro veniva disposto sia a fini impeditivi, che al fine di garantire la futura applicazione della confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen..
Art. 616 cod. proc. pen.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
Art. 321, comma 1 cod. proc. pen.
Il collegio ribadisce quanto affermato autorevolmente dalle Sezioni unite secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod.
art. 240-bis cod. pen
Il sequestro veniva disposto sia a fini impeditivi, che al fine di garantire la futura applicazione della confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen..
art. 240 cod. pen
Il sequestro veniva disposto sia a fini impeditivi, che al fine di garantire la futura applicazione della confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARILLARI LUIGI nato a TROPEA il 18/12/1979 avverso l'ordinanza del 16/04/2024 del TRIBUNALE DI CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. L'Avv. Giovanni Vecchio ha chiesto il differimento alle ore 11, 30 della trattazione ma alle 12.00 non risultava comparso, sicché il processo veniva, comunque, trattato.

RITENUTO IN FATTO

1.11 tribunale per le misure cautelari reali di Catanzaro confermava il decreto di sequestro preventivo disposto nei confronti di Luigi Barillari. Previo riconoscimento del fumus 512-bis cod. pen. della società "Costa degli Dei Tours s.r.l.s." e dei relativi rapporti finanziari e conti correnti. Il sequestro veniva disposto sia a fini impeditivi, che al fine di garantire la futura applicazione della confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen..

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 321 commi 1 e 2 cod. pen.): mancherebbe la dimostrazione del periculum in mora, tenuto conto della carenza motivazionale in ordine alla possibilità che i beni appresi potessero essere utilizzati in altre attività criminose, nonostante la consumazione del reato risalisse ad oltre sei anni prima e nonostante nei confronti di Bonavita Giuseppe Armando, persona interposta, fosse stata esclusa la gravità indiziaria; anche in relazione al periculum riferito al sequestro funzionale a garantire la confisca la motivazione sarebbe carente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 1.1. Il collegio ribadisce quanto affermato autorevolmente dalle Sezioni unite secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del perículum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01) 1.2. Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, il tribunale forniva una motivazione accurata, esaustiva e pertinente in relazione ad entrambe le tipologie di sequestro applicate: (a) con riferimento al sequestro preventivo di natura "anticipatoria", previsto dall'art. 321, comma 2, del codice di rito, rilevava che la mancata apposizione del vincolo determinerebbe il concreto pericolo di dispersione dei cespiti, dato che l'indagato avrebbe potuto occultare o disperdere i beni sociali (ad esempio mediante la liquidazione dei beni strumentali), così da sottrarre il ricavato alla prevedibile applicazione di una misura di sicurezza patrimoniale; (b) con riferimento al periculum correlato al vincolo di natura "impeditiva", ovvero al sequestro previsto dall'art. 321, comma 1, del codice di rito, evidenziava che sussisteva il concreto pericolo che la libera disponibilità della società avrebbe determinato l'aggravamento delle conseguenze del reato, consentendo al ricorrente di gestire la società nella stagione turistica, generando ingenti guadagni, idonei a rimpinguare le casse della criminalità organizzata (pag. 7 del provvedimento impugnato).Il provvedimento impugnato offre, dunque, una motivazione pertinente ed adeguata in ordine al pericolo cautelare, che lo sottrae ad ogni censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il