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Sentenza — n. 41521/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual allegations regarding the seizure order.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41521/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to adequately analyze his defense and the specific role he played in the alleged crime. The court rejected these claims, stating the lower court's reasoning was sufficient and the appeal lacked the necessary specific factual allegations required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2, lett. b) c.p.p.; Art. 173 disp. att. c.p.p.: A cassation appeal must be admissible only if it contains specific factual allegations and precise legal arguments; generic complaints or failures to address specific points of defense do not justify the reopening of the case.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific factual allegations seizure order review lack of precise arguments procedural requirements reati contro la sfera personale riservata atti istruttori penali prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 2, lett. b) c.p.p.
Art. 173 disp. att. c.p.p.
Pietro Montone ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, avverso il predetto provvedimento, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att.
Art. 42 Cost.
Art. 251 cod. proc. pen.
285348-01), anche con riferimento all'ulteriore profilo del tutto genericamente richiamato in ricorso in ordine ad una asserita ricorrenza di violazione del disposto di cui all'art. 251 cod.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
Pietro Montone ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, avverso il predetto provvedimento, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
artt. 42 Cost
Risulta, dunque, nel caso concreto, pienamente rispettata la portata precettiva degli artt. 42 Cost.
art. 251 cod. proc.pen
285348-01), anche con riferimento all'ulteriore profilo del tutto genericamente richiamato in ricorso in ordine ad una asserita ricorrenza di violazione del disposto di cui all'art. 251 cod. proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli
(Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv.
Sez. 3, n. 37187 del 06/05/2014, Guarnieri
(Sez. 3, n. 37187 del 06/05/2014, Guarnieri, Rv.
Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea
Ricorre difatti una descrizione fattuale, non sommaria, della fattispecie per cui si procede, con conseguente aspecificità della doglianza proposta (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONTONE PIETRO nato a CASTROVILLARI il 08/08/1991 avverso l'ordinanza del 11/04/2024 del TRIBUNALE di CATANZARO; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale GASPARE STURZO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. FEDERICA D'ANGELO, in qualità di sostituto processuale dell'Avv. GIUSEPPE BELCASTRO, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Catanzaro, con provvedimento del 11/04/2024, a seguito della richiesta di riesame proposta nell'interesse di Montone Pietro, avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro in data 26/02/2024, ha confermato il decreto impugnato in relazione ai reati di cui agli artt. 416 e 648-bis cod.pen., nonché art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 (con particolare riferimento alla documentazione inerente i veicoli riciclati o oggetto di evasione fiscale, documenti di circolazione e targhe straniere o contraffatte ovvero strumentazione utilizzata a tal fine, nonché dei sistemi informatici o di telecomunicazione, compresi telefoni cellulari o computer in uso all'indagato o nella sua disponibilità).

2. Pietro Montone ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, avverso il predetto provvedimento, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione per omessa valutazione delle censure articolate con la memoria difensiva; la motivazione è sostanzialmente apparente, non avendo il Tribunale affrontato diversi temi devoluti e in particolare: - la analisi della specifica posizione del ricorrente in considerazione delle allegazioni difensive; - mancata enucleazione del ruolo specifico svolto dal Montone all'interno della associazione (essendosi il Tribunale limitato a recepire acriticamente il contenuto della nota della Polizia stradale di Catanzaro); - mancata enucleazione della condotta ascritta, con mera e generica indicazione degli articoli di legge che si presumono violati in violazione del disposto delle Sez.

U Botticelli; - mancata considerazione della doglianza con la quale si era evidenziato che il ricorrente non aveva potuto conoscere l'atto richiamato per relationem (relazione della Polizia giudiziaria), con conseguente lesione del proprio diritto di difesa; - le caratteristiche del sequestro posto in essere sul telefono cellulare del ricorrente, di fatto a carattere indiscriminato (atteso che in concreto non era stata effettuata alcuna attività di preview come disposto dal Pubblico Ministero, ma era stata disposta una acquisizione indiscriminata); - mancata motivazione, nel decreto impugnato, delle ragioni fondanti la deroga ai limiti temporali di cui all'art.251 cod. proc. pen. 2.2.

Mancanza di una autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza; il Tribunale ha richiamato la lacunosa nota della Polizia stradale •1- di Catanzaro del 09/02/2024, senza tuttavia illustrare in che modo gli elementi ivi contenuti rilevino ai fini "dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari" a carico del ricorrente.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici ed aspecifici. Il ricorrente si è di fatto limitato a riproporre i motivi di riesame (anche graficamente) senza realmente confrontarsi con la motivazione del Tribunale del riesame, approfondita, logica, argomentata in modo completo, anche e specificamente quanto alle deduzioni introdotte dalla difesa, richiamando in modo analitico una serie di elementi già presenti nel decreto di sequestro al fine di connotare la complessiva attività di indagine, i diversi ruoli ricoperti nell'ambito della attività organizzata e riferibile anche al ricorrente. Risultano, in tal senso, motivatamente ricostruite, in assenza di qualsiasi illogicità e apparenza della motivazione o violazione di legge, le condotte oggetto di imputazione provvisoria e la direzione specifica ed analitica dell'attività di sequestro probatorio, anche quanto al rapporto di pertinenzialità ed alla portata degli accertamenti tecnici posti in essere su dispositivi elettronici.

2. Risultano, dunque, pienamente rispettati i canoni ermeneutici enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte quanto all'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti ed alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale, che risulta evidenziato dal Tribunale in relazione al decreto impugnato, come specificamente modulato da parte del Pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781-01).

Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione, infatti, il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto 1. specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548), motivazione che è stata ampiamente richiamata, analizzata e valutata, dal Tribunale proprio in considerazione delle doglianze difensive (con particolare riferimento ai temi enucleati dopo la descrizione della articolata attività di indagine a pag. 9 e seg. dove sono stati richiamati e valorizzati, in una lettura approfondita e logica, gli elementi già presenti nel decreto di sequestro probatorio, con riferimento alla necessità di acquisire documenti e beni relativi ai veicoli rubati, riciclati o oggetto di evasione fiscale, sottolineando il richiamato rapporto di pertinenzialità, con descrizione della posizione e ruolo del ricorrente, della attività dallo stesso svolta, specificamente enucleata a pag. 7, della correlazione tra la sua attività e quella degli altri soggetti coinvolti dalla indagine in esame, oltre che mediante analisi puntuale delle istanze difensive quanto all'accesso al materiale informatico nella disponibilità del ricorrente, secondo specifica indicazione, già in sede di sequestro, delle attività da svolgere).

3. In tal senso, occorre ricordare che questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica ha chiarito che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01), requisito che il Tribunale del riesame ha ritenuto compiutamente sussistente, richiamando analiticamente l'insieme di elementi indicativi evidenziati a tal fine nel provvedimento impugnato e non limitandosi affatto, come asseritamente affermato dalla difesa, a riferirsi in modo sintetico e per relationenn ad un atto di polizia giudiziaria.

Risulta, dunque, nel caso concreto, pienamente rispettata la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione EDU, che richiede che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando la stessa si identifichi nel corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endo - processuale perseguito, ovvero l'accertamento del fatto di reato (Corte Edu, 24 ottobre 1986, Agosi c.

U.K.). (Sez. 3, n. 37187 del 06/05/2014, Guarnieri, Rv. 260241-01). Ricorre difatti una descrizione fattuale, non sommaria, della fattispecie per cui si procede, con conseguente aspecificità della doglianza proposta (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348-01), anche con riferimento all'ulteriore profilo del tutto genericamente richiamato in ricorso in ordine ad una asserita ricorrenza di violazione del disposto di cui all'art. 251 cod. proc.pen. 4.Le considerazioni che precedono rendono evidente la manifesta infondatezza della seconda censura articolata, a fronte di una logica ed analitica ricostruzione del contesto di indagine e della chiara presenza di elementi a carico del ricorrente che hanno portato il Tribunale a riscontrare un deciso quadro di rilevanza della attività di indagine in ordine alla ricorrenza del fumus dei delitti contestati.

5. Il ricorso deve, in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament