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Ordinanza — n. 41519/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late due to non-participated appellate proceedings excluding extended filing period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41519/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the statutory fifteen-day limit. Although the appellant had a special power of attorney, the appellate trial was conducted without his participation, and no timely request for attendance was made under Article 598-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the appellant could not benefit from the extended filing period, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1-bis; Art. 598-bis, comma 2; Art. 616 cod. proc. pen.: In proceedings where the appellate trial is held without the appellant's participation and no timely request for attendance is filed, the appellant cannot be considered 'judged in absence' and thus cannot benefit from the extended time limit for filing a cassation appeal.

Parole chiave

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late cassation appeal non-participated trial extended filing period judged in absence Code of Criminal Procedure ritardo ingiustificato dell'azione penale pentito gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.
Il collegio osserva che l'atto di appello è stato regolarmente proposto sulla base della procura speciale rilasciata da Crístian Prigitano al difensore; tale procura veniva rilasciata per rispettare quanto previsto dall'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. vigente all'epoca della proposizione dell'impugnazione.
Art. 598-bis, comma 2 cod. proc. pen.
Sul punto è già stato affermato, con interpretazione che si condivide, che nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod.
Art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
art. 616 cod. proc. pen
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023
(Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv.
Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023
Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, dep.2024, Procida, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIGITANO CRISTIAN nato a CINQUEFRONDI il 12/10/1993 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE di APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dai Consigliere SANDRA RECCHIONE; RITENUTO IN FATI-0 E CONSIDERATO INDIRITTO 1.La Corte di appello di Messina, con sentenza del 20 maggio 2024, con motivazione contestuale, all'esito di procedimento celebrato in camera di consiglio con udienza non partecipata, confermava la condanna di Cristian Prigitano per i reati allo stesso ascritti.

2. Il 18 giugno 2024 ricorreva per cassazione il difensore di Prigitano. Il ricorso è tardivo, in quanto proposto oltre il termine di legge (di quindici giorni dal deposito della motivazione contestuale). Il collegio osserva che l'atto di appello è stato regolarmente proposto sulla base della procura speciale rilasciata da Crístian Prigitano al difensore; tale procura veniva rilasciata per rispettare quanto previsto dall'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. vigente all'epoca della proposizione dell'impugnazione. A ciò si aggiunge che il decreto di citazione a giudizio risulta essere stato notificato personalmente al ricorrente.

Si tratta di circostanze che escludono che Cristian Prigitano non fosse a conoscenza della pendenza del giudizio in appello. Tale giudizio, peraltro, in assenza di richieste delle parti, è stato celebrato con il rito non partecipato. Sul punto è già stato affermato, con interpretazione che si condivide, che nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 - 01;

Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, dep.2024, Procida, Rv. 285606). Dunque, nel caso in esame, il ricorso, proposto dopo quindici giorni dalla pronuncia della sentenza, risulta tardivo. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 25 settembre 2024