Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 41517/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against preventive seizure in money laundering case dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41517/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by six individuals against a preventive seizure order inadmissible. The appellants argued violations regarding the definition of money laundering and the admissibility of digital evidence extracted from a phone without specific procedural guarantees. The court rejected these claims because the arguments were either factually unfounded, legally generic, or failed to explicitly articulate the specific grounds challenging the lower court's decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they are generic, manifestly unfounded, or fail to explicitly state the specific legal and factual grounds for the criticism of the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive seizure money laundering inadmissible appeal generic grounds procedural guarantees digital evidence costs of proceedings motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Con il primo motivo deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art.
Art. 648-bis cod. pen.
pen., in relazione all'art. 648-bis cod. pen.
Art. 360 cod. proc. pen.
Dunque, come correttamente ha ritenuto il Tribunale, non vi era alcuna necessità di seguire la disciplina fissata dall'art. 360 cod. proc. pen. 1.3.
Art. 512-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Legge 18 marzo 2008, n. 48
art. 648-bis cod. pen
pen., in relazione all'art. 648-bis cod. pen.
articolo 648-bis cod. pen
La clausola di riserva di cui all'articolo 648-bis cod. pen., dunque, risulta rispettata.
art. 360 cod. proc. pen
pen., in relazione all'art. 360 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 38909 del 10/6/2021, Marziano
Sez. 2, n. 29061 del 1/7/2015, Posanzini
Sez. 2, n. 29061 del 1/7/2015, Posanzini, Rv.
Sez. 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione
Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, Lombardo
257434 - 01; Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, Lombardo, Rv.
Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Olivieri Santino nato a Trani il 28/11/1987 Manzi Maria nata a Corato il 20/06/1966 Olivieri Michele nato a Trani il 11/04/1986 Olivieri Carlo nato a Trani il 06/06/1989 Patruno Vanessa nata a Trani il 08/08/1992 Scandamarro Emanuela nata a Trani il 03/10/1995 avverso l'ordinanza del 25/03/2024 del Tribunale di Trani udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. n. 137/2020 e successive modifiche e integrazioni.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Trani, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 25/3/2024, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani il 26/2/2024 nei confronti - tra gli altri - di Santino Olivieri, Maria Manzi, Michele Olivieri, Carlo Olivieri, Vanessa Patruno e Emanuela Scandamarro, avente ad oggetto denaro e beni mobili registrati. 1 (TD 2. Gli indagati, a mezzo del comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 648-bis cod. pen.

Evidenzia il difensore che l'ordinanza impugnata non si confronta con la clausola di riserva di cui all'articolo 648-bis cod. pen., che esclude che possa essere punito a titolo di riciclaggio colui che abbia concorso nel reato presupposto, come avvenuto nel caso di specie; che erra laddove afferma che la condotta statica di mera detenzione di una parte della somma di denaro asseritamente di provenienza delittuosa possa costituire un'ipotesi di riciclaggio, che richiede una condotta dinamica di sostituzione, trasferimento ovvero compimento di operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o degli altri beni; che non indica il delitto presupposto del contestato riciclaggio. 2.2.

Con il secondo motivo eccepiscono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 360 cod. proc. pen. Rileva la difesa che vi è mancanza assoluta di motivazione con riferimento all'eccezione difensiva di inutilizzabilità dei dati estrapolati dal telefono cellulare del coindagato Serafino Lozito per essere stata effettuata tale operazione senza le garanzie di cui all'art.360 cod. proc. pen. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 648-bis e 512-bis cod. pen., evidenziando la mancanza assoluta di motivazione in relazione alla doglianza con cui veniva eccepito che le due fattispecie non potessero concorrere, dovendo la seconda ritenersi assorbita nella prima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che seguono. 1.1. Il primo motivo, che si articola in diversi punti, è inammissibile. 1.1.1. Il primo profilo, relativo al concorso di Santino Olivieri nel reato presupposto, è manifestamente infondato, tenuto conto che il provvedimento impugnato dà atto che l'odierno ricorrente non ha partecipato all'ipotizzato reato presupposto, avendo ricevuto, unitamente al coindagato Serafini Lozito, il profitto di esso nella notte del 24/9/2023. La clausola di riserva di cui all'articolo 648-bis cod. pen., dunque, risulta rispettata. 1.1.2.

Anche il secondo profilo, relativo alla configurabilità del delitto di riciclaggio in capo a quegli indagati trovati in possesso dei beni sottoposti a sequestro, è manifestamente infondato. Ritiene, invero, il Collegio che commettano il delitto di riciclaggio coloro che consapevolmente ricevono una parte della complessiva somma di denaro provento di attività delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque idonea, in ragione del frazionamento tra più soggetti dell'originaria somma, ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro.

In altri termini, l'efficacia dissinnulatoria dell'azione rispetto all'origine della somma non deve essere necessariamente assoluta, tenuto conto che l'art. 648-bis cod. pen., utilizzando - tra gli altri - il termine «ostacolare», consente di ritenere integrato il delitto di riciclaggio anche con il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità (Sez. 2, n. 19125 del 26/4/2023, Baldi, in motivazione; Sez. 2, n. 21687 del 5/4/2019, Armelisasso, Rv. 276114 - 02;

Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto, Rv. 273183 - 01; Sez. 2, n. 26208 del 9/3/2015, Steinhauslin, Rv. 264369 - 01), ciò che appunto accade con il frazionamento della somma di denaro di provenienza delittuosa tra più soggetti. In ogni caso, sarebbe comunque configurabile quantomeno il delitto di ricettazione, che consente il sequestro. 1.1.3. Stessa sorte tocca al terzo profilo, relativo alla indicazione del reato presupposto. Osserva il Collegio che, con riferimento al sequestro di rilevanti somme di denaro in relazione alle quali il detentore non offra una soddisfacente spiegazione, si registrano due orientamenti.

Secondo una prima impostazione, il semplice possesso di somme significative di denaro, senza giustificazione, è sufficiente ad indicare la sua provenienza illecita, almeno nei procedimenti incidentali che si collocano nella prima fase delle indagini. È stato, invero, ritenuto che integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita (Sezione 2, n. 16012 del 14/3/2023, Scordamaglia, Rv. 284522 - 01;

Sezione 2, n. 5616 del 15/1/2021, Grumo, Rv. 280883 - 02; Sezione 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308 - 01; Sezione 2, n. 20188 del 4/2/2015, Charanek, Rv. 263521 - 01). Secondo un diverso orientamento, cui il Collegio intende dare continuità, invece, ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sezione 2, n. 26902 del 31/5/2022, Visaggio, Rv. 283563 - 01;

Sezione 2, n. 6584 del 15/12/2021, Cremonese, Rv. 282629 - 01; Sezione 2, n. 46773 del 23/11/2021, Pieri, Rv. 282433 - 02; Sezione 2, n. 29689 del 28/5/2019, Maddaloni, Rv. 277020 - 01). Ciò per evitare che si proceda al sequestro di somme di denaro contante, elevando imputazioni ai sensi degli artt. 648 o 648-bis o ancora 648-ter cod. pen., in assenza di qualsiasi elemento atto a dimostrare l'esistenza di un delitto presupposto, in tal modo legittimandosi la generale ablazione di qualsiasi somma ritenuta rilevante. In altri termini, l'estensione generalizzata della possibilità di contestare fattispecie di ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio, ritenendo in via incidentale e sulla base della prova logica l'esistenza di un reato presupposto, rischierebbe di legittimare prassi di generalizzata abiezione di somme di denaro prive di giustificazione e comporterebbe un eccessivo ampliamento della operatività di dette fattispecie, che non garantirebbe il cittadino da una applicazione indiscriminata ed illegittima del provvedimento ablativo.

Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso di specie la motivazione del provvedimento genetico, così come quella del provvedimento impugnato, risultino sintetiche, ma congrue, avendo individuato il reato presupposto del riciclaggio in un reato contro il patrimonio, di cui Santino Olivieri e Serafino Lozito hanno ricevuto il profitto nella notte del 24/9/2023. Di conseguenza, la doglianza è manifestamente infondata. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Ed invero, l'estrazione di dati archiviati in un supporto informatico, quale è la memoria di un telefono cellulare, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, e ciò neppure dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali, con la conseguenza che né la mancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata ínterlocuzione delle parti al riguardo comportano l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti (Sez. 1, n. 38909 del 10/6/2021, Marziano, Rv. 282071 - 01;

Sez. 2, n. 29061 del 1/7/2015, Posanzini, Rv. 264572 - 01). Dunque, come correttamente ha ritenuto il Tribunale, non vi era alcuna necessità di seguire la disciplina fissata dall'art. 360 cod. proc. pen. 1.3. Il terzo motivo non è consentito perché generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, 4 ì'> invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese, atteso che non vengono indicati nemmeno i beni oggetto di trasferimento fittizio rispetto ai quali viene posta l'astratta questione di diritto.

Orbene, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sez. 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 - 01; Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, Lombardo, Rv. 254204 - 01).

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). L'indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità. Peraltro, la doglianza in esame si fonda su un presupposto del tutto errato in fatto, in quanto il bene oggetto di intestazione fittizia contestato al capo 2) non rientra nella contestazione di riciclaggio di cui al capo 1), per cui la questione sollevata risulta eccentrica rispetto ai fatti di causa.

2. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proce