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Ordinanza — n. 41516/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against settled sentence dismissed as inadmissible due to lack of permitted grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41516/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the sentencing determination despite a prior settlement agreement. The appellant argued for lack of reasoning regarding the penalty and increase for continuation, but the court ruled that such grounds are not permitted when a sentence is based on a party agreement. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against settled sentences in second instance are inadmissible if they concern only the sentencing determination, as the law permits simplified de plano proceedings for such appeals.

Parole chiave

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settled sentence appeal inadmissible grounds sentencing determination de plano procedure procedural simplification commisurazione della pena per rapina adeguamento della pena proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Quanto alla richiesta di liquidazione avanzata dalla parte civile va sottolineato come, nel caso in esame, il procedimento è stato fissato e trattato ai sensi della particolare disciplina dettata dal comma 5 bis dell'art. 610 cod.proc.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 599 bis cod.proc.pen
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen.
art. 610 cod.proc.pen
Quanto alla richiesta di liquidazione avanzata dalla parte civile va sottolineato come, nel caso in esame, il procedimento è stato fissato e trattato ai sensi della particolare disciplina dettata dal comma 5 bis dell'art. 610 cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Ordinanza n. 40139 del 21/06/2018
(Sez. 2, Ordinanza n. 40139 del 21/06/2018, Rv.
Sez. 1, Ordinanza n. 32989 del 02/07/2018
Sez. 1, Ordinanza n. 32989 del 02/07/2018, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARMO GIUSEPPE MOSCATO nato a AVERSA il 28/04/1990 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; letta le conclusioni e la nota spese della parte civile.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 14 maggio 2024, applicava a Marmo Giuseppe Moscato la pena concordata fra le parti in ordine ai reati di tentata rapina e fatti accessori allo stesso contestati.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'assenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena ed all'aumento per continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti; ed invero l'impugnazione ha ad oggetto motivi attinenti la determinazione della pena pur a seguito di applicazione concordata della stessa stabilita su accordo delle parti nel giudizio di appello. Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità della stessa.

2. Quanto alla richiesta di liquidazione avanzata dalla parte civile va sottolineato come, nel caso in esame, il procedimento è stato fissato e trattato ai sensi della particolare disciplina dettata dal comma 5 bis dell'art. 610 cod.proc.pen. che prevede come, nel caso di ricorso avverso sentenze di concordato in appello o di patteggiamento, la corte di cassazione procede senza formalità di procedura e, quindi, senza preventivo avviso alle parti ovvero udienza partecipata o altra forma di interlocuzione. Lo svolgimento del procedimento nella forma de plano comporta, pertanto, che le parti, e quindi anche la parte civile, non hanno diritto alla partecipazione e non possono, pertanto, avanzare alcuna richiesta di liquidazione delle spese sostenute in tale fase.

Al proposito va anche ricordato come tale formalità di procedura semplificata sia stata ritenuta con più pronunce costituzionalmente legittima essendo affermato che in tema di concordato in appello, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., poichè è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perchè avverso la decisione di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, Ordinanza n. 40139 del 21/06/2018, Rv. 273920 - 01;

Sez. 1, Ordinanza n. 32989 del 02/07/2018, Rv. 273856 - 01).

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta la domanda di liquidazione delle spese della parte civile. Roma, 10 settembre 2024 p_ CONSIGLIE EST. DEPOSITATO IN CANCELLARIA zio Par SECONDA SEZIONE PENALE1 IL 2 NOV, 2024 IL PRESIDENTE IL