Italian Supreme Court dismisses appeal claiming prescription and sentencing errors for fraud and receiving crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraud and receiving. The appellant argued that the crimes had expired by prescription and that the sentencing lacked proper justification regarding recidivism and the final penalty. The court rejected these claims, finding the appellate court's reasoning exhaustive and pertinent regarding both the existence of recidivism and the appropriateness of the imposed sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 e ss. cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Supreme Court dismisses appeals claiming prescription or sentencing errors when the lower court provides exhaustive and pertinent reasoning on recidivism and the basis for the final penalty.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GAMBINO MASSIMO nato a ROMA il 11/09/1953 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE DI APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di Bari confermava la condanna di Massimo Gambino per i reati di ricettazione e di truffa aggravata; riconosceva la recidiva reiterata e specifica e lo condannava alla pena finale di anni sei di reclusione ed euro 6000 di multa 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 99 e 157 e ss. cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla omessa e dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione: non sarebbero sussistenti i presupposti della recidiva e, pertanto, i reati contestati si sarebbero prescritti il 21 dicembre 2021, prima della pronuncia della sentenza di appello. 2.1.1 La doglianza è manifestamente infondata.
Contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello ha offerto una motivazione esaustiva e pertinente in ordine alla sussistenza della recidiva, richiamando le valutazioni del primo giudice, il quale aveva puntualmente affermato che la recidiva reiterata specifica doveva essere riconosciuta in quanto i reati per i quali si procedeva costituivano «l'ennesima manifestazione della profonda inclinazione a delinquere che ha caratterizzato l'intera esistenza del ricorrente», confermata dai quattro precedenti penali per ricettazione che risultavano a suo carico (pag. 9 della sentenza di primo grado e pag. 4 della sentenza di appello); 2.2. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione: la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio. 2.2.1.
Anche questa doglianza è manifestamente infondata in quanto, contrariamente a quanto dedotto, la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio risulta completa ed esaustiva. La pena base veniva, infatti, individuata in misura superiore al minimo edittale sulla base della gravità della condotta e della pericolosità del ricorrente; tale pena è stata poi aumentata per la recidiva e per la continuazione con aumento ritenuto "congruo" tenuto conto che il ricorrente, secondo la Corte d'appello, non aveva avuto un ruolo marginale, di semplice mediazione (pag. 4 della sentenza impugnata). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend