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Sentenza — n. 41514/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls aggravated theft conviction due to lack of valid complaint, allowing reduced sentence for credit card misuse.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41514/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the aggravated theft conviction while upholding the sentence for credit card misuse. The appellant argued the theft lacked a valid complaint under the Cartabia reform, but the Court found the daughter's report insufficient without proof of the victim's incapacity. Consequently, the aggravated charge was dismissed for lack of procedural standing, and the sentence was recalculated to eight months and €180.

Regesto Legislator

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Art. 625 n. 7 e 7-bis cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: A complaint filed by a third party is inadmissible for aggravated theft unless the victim's incapacity is specifically certified, and the Court of Cassation cannot re-evaluate the evidentiary weight of facts regarding mitigating circumstances.

Parole chiave

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aggravated theft valid complaint requirement victim incapacity certification procedural standing Cartabia reform credit card misuse sentencing reduction offesa al credito

Disposizioni normative citate

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Art. 625 n. 7 e 7-bis cod. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
La Corte riteneva non sussistenti gli elementi per concedere l'attenuante prevista dall'art. 62 n.
art. 120 cod. pen
violazione di legge (art. 120 cod. pen.): mancherebbe la querela per il furto, necessaria dopo l'entrata in vigore della riforma c.d.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINGUZZI MONICA nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 03/01/1970 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE DI APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in relazione al furto e la dichiarazione di inammissibilità nel resto

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna, procedendo con le forma del rito abbreviato, confermava la condanna di Monica Minguzzi per il reato di furto aggravato e di utilizzo indebito di carta di credito. La Corte riteneva non sussistenti gli elementi per concedere l'attenuante prevista dall'art. 62 n.

4) cod. pen..

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 62, n 4) cod. pen.): il danno cagionato sarebbe di lieve entità, in quanto ammonterebbe ad euro novecento (euro centocinquanta contenuti nella borsa sottratta ed euro settecentocinquanta derivanti dall'utilizzo del bancomat trafugato); 2.2. violazione di legge (art. 120 cod. pen.): mancherebbe la querela per il furto, necessaria dopo l'entrata in vigore della riforma c.d. "Cartabia". La denuncia presente in atti non sarebbe qualificabile come querela e non sarebbe idonea e ad integrare la condizione di procedibilità necessaria per il furto aggravato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove in relazione alla sussistenza dell'attenuante prevista dall'art. 62, n.

4) cod. pen., attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Nel caso in esame, con motivazione che non si presta a censure, in quanto accurata, esaustiva e coerente con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Cassazione, la Corte di appello rilevava che il valore "funzionale e strumentale" del bene oggetto di distrazione ostava all'applicazione dell'attenuante, in quanto l'imputato avrebbe potuto utilizzare la carta per numerose operazioni; pertanto il danno alla persona offesa era da considerarsi potenzialmente illimitato e non quantificabile ex ante; a ciò si aggiungeva che il danno concreto arrecato non poteva essere considerato di scarsa entità in quanto i prelievi effettuati con la tessera bancomat erano del valore di duecentocinquanta euro ciascuno, sicché non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante (pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata).

2. Il secondo motivo è fondato. Invero la querela per il furto non veniva sporta dalla persona offesa, ma da sua figlia, non legittimata. Né può ritenersi che il furto sia procedibile ex officio, poiché dalla lettura della sentenza impugnata non emerge la sussistenza di alcuna delle ipotesi che legittima la procedibilità senza querela, ovvero l'incapacità, per età o per infermità, o il ricorso di una delle circostanze di cui all'articolo 625 n.

7) e 7-bis cod. pen. (salvo che il fatto sia esposto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede). In particolare non emerge lo stato di incapacità dell'offesa, dato che tale stato necessità di uno specifico accertamento, assente nel caso in esame, dove è emerso solo che l'offesa quando è stata sottratta la borsa si trovava in condizione di difesa "minorata difesa" con riferimento all'età particolarmente avanzata (anni ottantasei). Il riconoscimento dello stato di minorata difesa non implica, infatti, che la persona versa in tale stato sia "incapace", dato che tale condizione necessità di uno specifico accertamento, assente nel caso di specie. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente al furto, mentre la relativa pena deve essere eliminata. La complessiva sanzione deve essere rideterminata in mesi otto di reclusione ed euro centoottanta di multa.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo a) perché improcedibile per mancanza di querela ed elimina la relativa pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Ritermina la pena per la residua imputazione in mesi otto di reclusione ed euro 180 di multa. Così deciso