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Sentenza — n. 41508/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to challenge evidence evaluation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41508/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the prisoner's challenge to the second-instance judgment regarding vandalism. The appellant argued that the appeal citation was improperly notified while he was detained elsewhere and that the conviction relied on insufficient evidence. The court ruled that the appeal lacked the required specificity to challenge the factual reconstruction and failed to present new evidence capable of overturning the lower courts' reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 601, comma 5 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates arguments already addressed in the second instance without providing specific grounds or new evidence capable of altering the factual reconstruction.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds challenge to evidence evaluation reiteration of appellate arguments procedural law requirements difesa penale lesione al piede procedura per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 601, comma 5 cod. proc. pen.
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell'art. 601, comma 5, cod.
Art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
Il decreto sarebbe stato notificato presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 639 cod. pen
Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 639 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: QUINONEZ PALMA JEFFERSON nato a Guayaquil (Ecuador) il 16/07/1992 avverso la sentenza del 18/01/2024 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Quinonez Palma Jefferson, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18 gennaio 2024 con cui la Corte di Appello di Milano, ha confermato la sentenza, emessa in data 25 febbraio 2022, con la quale il Tribunale di Milano lo ha condannato alla pena di mesi 3 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 639 cod. pen.

2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell'art. 601, comma 5, cod. proc. pen. conseguente alla mancata notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello. Il decreto sarebbe stato notificato presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., stante l'accertata irreperibilità dell'imputato nel luogo di residenza, senza tenere conto del fatto che il Quinonez era ristretto per altra causa presso la Casa Circondariale San Vittore di Milano dal 20 novembre 2023 e successivamente trasferito presso la Casa Circondariale di Cremona.

3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 639 cod. pen. e violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio La Corte territoriale avrebbe fondato la condanna esclusivamente sulla circostanza che il ricorrente è stato trovato dalle forze dell'ordine nelle immediate vicinanze della colonna imbrattata e delle bombolette utilizzate per tale gesto vandalico, senza tenere conto di quanto prospettato dalla difesa in ordine al fatto che il Quinonez si trovava in tale posizione proprio perché estraneo ai fatti. I giudici di merito, inoltre, avrebbero omesso di considerare la mancata identificazione del testimone oculare che aveva contattato le forze dell'ordine per segnalare l'atto vandalico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

1. Il primo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità. 1.1. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che: • L'imputato, nel decreto di citazione a giudizio di appello emesso in data 25.10.2023, è stato indicato come detenuto per altra causa con domicilio dichiarato a Pioltello via Rugasesio 26; • La notifica del decreto di citazione, in violazione di quanto disposto dal Presidente della quinta sezione della Corte di Appello di Milano ("notificazione da eseguirsi presso il luogo di detenzione e/o degli arresti domiciliari") è stata effettuata ai sensi dell'art. 161, comma quarto cod. proc. pen. in considerazione dell'esito negativo della notifica presso il domicilio dichiarato dal Quinonez;

• All'udienza di trattazione del 18 gennaio 2024, svoltasi in assenza del Quinonez (indicato nel verbale come detenuto per altra causa), le parti nulla hanno osservato in ordine alle modalità di notifica del decreto di citazione a giudizio. 1.2. Il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui non è deducibile per la prima volta con il ricorso in cassazione la nullità della notifica all'imputato del decreto di citazione presso il domicilio eletto, anziché presso l'istituto penitenziario dove lo stesso è ristretto, trattandosi di nullità a regime intermedio -maturata in un momento anteriore e prodromico all'instaurazione della fase del giudizio di appello- che deve essere eccepita prima della pronuncia della sentenza di appello (vedi Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 - 02; Sez. 2, n. 2332 del 24/11/2023, Charkoui Mahmoud, Rv. 285795 - 01). Nel caso in esame l'irregolarità della notifica non è stata eccepita nel corso dell'udienza di trattazione del giudizio di appello sicché la stessa deve ritenersi sanata, in quanto rilevata dopo il termine di decadenza.

2. Il secondo motivo di ricorso è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Il motivo è, al contempo, aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. 2.1.

Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di cui all'art. 639 cod. pen., a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi logico-probatori (presenza sulla scena del crimine nelle immediate vicinanze della bomboletta spray utilizzata per deturpare le colonne di San Lorenzo, individuazione del Quinonez e dei suoi complici grazie alle indicazioni di un testimone oculare, contiguità temporale tra imbrattamento ed intervento delle forze dell'ordine, mancata prospettazione di una ricostruzione fattuale alternativa da parte del ricorrente) idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente.

Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 2.2. Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati.

Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma