Sentenza — n. 41501/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 10 ottobre 2023, confermava la pronuncia del Tribunale di Milano del 13 settembre 2022 che aveva condannato Doria Teresa alla pena di mesi 6 di reclusione ed C 100,00 di multa, perché ritenuta colpevole del delitto di occupazione di alloggio popolare.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 442 cod.proc.pen; Sentenza — n. 41501/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, avv.to Fornara, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione ex art. 606 lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DORIA TERESA nato a MILANO il 23/12/1967 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Lette le conclusioni scritte della difesa che ha insistito nei motivi chiedendo l'annullamento della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 10 ottobre 2023, confermava la pronuncia del Tribunale di Milano del 13 settembre 2022 che aveva condannato Doria Teresa alla pena di mesi 6 di reclusione ed C 100,00 di multa, perché ritenuta colpevole del delitto di occupazione di alloggio popolare.
2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, avv.to Fornara, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione ex art. 606 lett.
b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla omessa applicazione della é riduzione di pena per le concesse attenuanti generiche nella misura massima possibile, avendo errato il giudice di secondo grado nell'affermare che la riduzione operata corrispondesse alla più elevata misura.
3. L'unico motivo di ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero, la corte di appello milanese, ha errato nell'affermare che le attenuanti generiche risultassero concesse "nella massima estensione, sicché non vi è spazio per ulteriori riduzioni" posto che, a fronte della pena base di anno 1 di reclusione ed C 200 di multa, il giudice di primo grado riduceva la pena a mesi 9 ed euro 150,00 e, quindi, in misura inferiore al massimo consentito di un terzo. Ed a fronte di circostanze pure sottolineate dalla sentenza di primo grado, costituite dalle precarie condizioni sociali e di salute dell'imputata, dalla ammissione di colpevolezza e dallo stato di incensuratezza della stessa, alla riduzione massima, che comporta solo un agevole calcolo matematico, può provvedere ex art. 620 lett. I) cod.proc.pen. questa corte di legittimità; la sanzione finale, con la riduzione per il rito abbreviato, va, pertanto, fissata in mesi 5, giorni 10 di reclusione ed C 88,00 di multa (p.b. a. 1 ed C 200 - 1/3 ex art. 62 bis = m. 8 ed euro 133 - 1/3 ex art. 442 cod.proc.pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che determina in mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 88 di multa. Roma, 10 settembre 024 IL CONSIGLIE EST. • n.zio Pardo i IL PRESIDENTE Andrea Apellyt.g ri no iíJUI f DEPOS[TATO :N CANCELLAR1A 7'..\•SECONDA 21:,E7jONE PENALE H__ 1 2 rLtazRo I/rz