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Sentenza — n. 41223/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity regarding wiretap evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41223/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible for failing to meet statutory requirements. The appellant argued that post-humous ratification of wiretaps cured their initial illegality, but the court found the appeal lacked specific arguments linking this claim to the conviction for aggravated robbery. Consequently, the court ruled the appeal invalid because it merely repeated lower court errors without addressing the specific reasoning used to convict the defendant.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by failing to critically address the reasoning of the contested decision or by raising issues unrelated to the grounds of the conviction.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specificity wiretap evidence post-humous ratification cassation procedure aggravated robbery procedural defect indagine penale suppletiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 23, D.L. n. 137/2020
Art. 8, D.L. 198/2022
137/2020 e del successivo art. 8 D.L.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n.309/1990
Vi è, poi, un altro profilo di inammissibilità del motivo di ricorso, dato dal fatto che il ricorrente è stato condannato dalla Corte genovese solo in relazione al delitto di rapina aggravata contestato al capo Y), mentre per le imputazioni riguardanti la violazione dell'art. 73 del D.P.R.
articolo 267 cod. proc. pen
pen., in relazione alla violazione dell'articolo 267 cod. proc. pen., chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
art. 12 cod. proc. pen
del novembre 2015, soddisfa financo i citati parametri indicati dal giudice di legittimità, in ordine all'estensione dell'utilizzabilità delle intercettazioni di volta in volta richiamate dal G.U.P., ricorrendo con ogni evidenza, sotto più profili, la connessione sostanziale di cui ha rammentato art. 12 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo
Sez. 2, n.33580 del 1/08/2023, Santagata + altri
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci
281521; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIUFFI NICOLAS, nato a MASSA il 16/08/1984 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORI) APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE MARRA; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; Si dà atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13/02/2024 la Corte di appello di Genova, a seguito di impugnazione proposta da Nicolas CIUFFI e da altri imputati avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Massa resa in data 21/07/2022, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Nicolas Ciuffi in relazione ai capi V) e W) per intervenuta prescrizione, riqualificati i fatti ai sensi dell'articolo 73 comma 5, D.P.R. n.309/1990; rideterminava, invece, la pena inflitta a Nicolas Ciuffi in relazione al delitto di rapina aggravata contestato al capo Y) in anni due e mesi 8 di reclusione ed euro 800,00 di multa, eliminando di conseguenza la pena accessoria applicata al predetto Ciuffi e confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso la suddetta decisione Nicolas Ciuffi, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1 lett. C), cod. proc. pen., in relazione alla violazione dell'articolo 267 cod. proc. pen., chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. In particolare, svolgendo un unico motivo, eccepisce che, in entrambi i giudizi di merito, la responsabilità dell'imputato Ciuffi è stata ritenuta evidente a seguito dell'esame delle numerose intercettazioni telefoniche disposte nei suoi confronti malgrado il G.I.P. del Tribunale di Massa, con ordinanze del 4/11/2014 e del 15/11/2014, aveva rigettato la richiesta di autorizzare l'intercettazione delle utenze di Ciuffi avanzata dal P.M. procedente; lamenta, a tal proposito, che la Corte territoriale avrebbe, invece, ritenuto legittime le intercettazioni utilizzate per le decisioni di condanna in forza di una sanatoria postuma, resa con provvedimento di altro G.I.P. del 09/06/2015.

Il ricorrente deduce, perciò, la violazione delle norme in materia di utilizzabilità delle intercettazioni disposte nei confronti di Ciuffi, non essendo possibile attribuire alcuna rilevanza ad eventuali sanatorie postume.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e comunque manifestamente infondati.

2. Il ricorrente ripropone la questione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate nei confronti di Nicolas Ciuffi, lamentando che la questione «... è stata liquidata dalla Corte di appello con un rapido ragionamento secondo il quale la ratifica a posteriori avrebbe sanato ogni possibile invalidità». In realtà, la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità con puntuali e specifiche argomentazioni, evidenziando in primo luogo che, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, le intercettazioni delle utenze di Nicolas Ciuffi e di Sara Ferrarini erano state «...autorizzate dal G.I.P. del Tribunale di Massa in data 09/04/2015, in rapporto alle risultanze emerse dagli esiti delle intercettazioni già autorizzate per altri indagati» (si veda pag. 16 della sentenza impugnata).

I giudici di appello, hanno, peraltro, precisato (pag.17), che «...ferma, dunque la valenza del citato, dimenticato dall'appellante Ciuffi, decreto del 9 aprile 2015, è, inoltre, di ogni evidenza come, al di là del dato formale dell'unicità del procedimento afferente anche ad altri innumerevoli soggetti, grazie alle cui intercettazioni vennero, nei limiti indicati dal giudice di prime cure, individuate le responsabilità del Ciuffi medesimo, la progressione investigativa di cui si dà atto in sentenza e che ben emerge dalla già rammentata informativa di P.G. del novembre 2015, soddisfa financo i citati parametri indicati dal giudice di legittimità, in ordine all'estensione dell'utilizzabilità delle intercettazioni di volta in volta richiamate dal G.U.P., ricorrendo con ogni evidenza, sotto più profili, la connessione sostanziale di cui ha rammentato art. 12 cod. proc. pen., rispetto alla ricostruzione di una rete criminale coinvolgente numerose persone in contatto fra loro per comprare, vendere, detenere droghe nel territorio di Massa». 2.1.

A fronte di queste articolate argomentazioni, la difesa del ricorrente ripropone la tesi della ratifica a posteriori che avrebbe sanato l'originaria assenza di autorizzazione delle intercettazioni nei confronti del Ciuffi, senza confrontarsi con quanto sostenuto con puntualità nella sentenza impugnata, incorrendo, perciò, nel vizio di aspecificità del motivo di ricorso. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

La mancanza di specificità del motivo, dunque, va valutata anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01 e Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, in motivazione). Va ribadito, dunque, che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino - come nel caso di specie - di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti (Sez. 2, n.33580 del 1/08/2023, Santagata + altri, non massimata sul punto;

Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611). 2.2. Vi è, poi, un altro profilo di inammissibilità del motivo di ricorso, dato dal fatto che il ricorrente è stato condannato dalla Corte genovese solo in relazione al delitto di rapina aggravata contestato al capo Y), mentre per le imputazioni riguardanti la violazione dell'art. 73 del D.P.R. n.309/1990, è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione a seguito di riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di cui quinto comma del citato art.

73. Orbene, la questione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni riguarda solamente l'attività investigativa relativa alla commissione dei reati di cui all'art. 73 del D.P.R. n.309/1990, mentre con riferimento al delitto di rapina aggravata le prove a carico di Ciuffi raccolte in sede di indagine prescindono dall'attività di intercettazione (si vedano le pagg. 27 e 28 della sentenza impugnata). Si ritiene, pertanto, che la difesa non ha tenuto conto di questa evidenza processuale, proponendo un motivo di ricorso del tutto aspecifico, in quanto scollegato alle ragioni poste a fondamento della sentenza di condanna impugnata, pronunciata dalla Corte di appello per il solo delitto di rapina aggravata.

3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così