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Sentenza — n. 41218/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as untimely despite alleged functional anomaly in tribunal's jurisdiction ruling.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41218/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Prosecutor's appeal inadmissible due to its untimely filing. The Prosecutor argued the lower court's ruling was functionally anomalous because it declared jurisdictional incompetence and transferred files to the preliminary hearing judge without a prior indictment request, causing procedural stagnation. The Court rejected this, ruling that the appeal was filed too late even if the act were considered anomalous, as the statutory deadline had already expired.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 550 c.p.p.: Appeals against acts deemed anomalous must be filed within strict time limits, and tardiness prevails unless the anomaly is so radical as to render the act non-existent.

Parole chiave

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procedural anomaly untimely appeal jurisdictional incompetence preliminary hearing indictment request ritardi procedurali tempestività dell'istanza di ricusazione rifiuti non recuperabili

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 550 c.p.p.
art. 550 comma 3 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4 n. 3939 del 02/12/2021
(Sez. 4 n. 3939 del 02/12/2021 Ud.
Sez. 6 n. 32395 del 13/06/2019
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Sentenza — n. 37743/2021 — snpen
Cassation court dismisses appeal and declares crime extinguished by prescription due to conduct occurring before 2004.
Ordinanza — n. 27654/2021 — snpen
Cassation appeal dismissed because the GIP's refusal to archive is not an appealable judicial decision under Italian criminal procedure law.
Ordinanza — n. 30562/2021 — snciv
Italian Court dismisses appeal against judge recusal order due to lack of finality and procedural rules.
Ordinanza — n. 27788/2022 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal regarding the start date of the resumption term after death of a party. The court rejects the argument that the term should start from the death declaration rather than the notification. The decision upholds the lower court's ruling on procedural timing. The court maintains established case law on when the resumption period begins. The appeal is inadmissible due to lack of sufficient grounds for change. The judgment confirms the notification date as the correct starting point. The ruling clarifies the distinction between declaration and notification effects. The court emphasizes the automatic interruption upon notification of death. The decision reinforces the procedural timeline for resuming interrupted proceedings. The appeal fails to meet the threshold for cassation review.
Sentenza — n. 38372/2022 — snpen
Cassation Court annuls appeal judgment due to failure to notify defense counsel of prosecutor's conclusions and hearing postponement.

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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Ancona nel procedimento a carico di COCILNAU TUDOREL nato in Romania il 18/7/1987 avverso la sentenza resa il 14 febbraio 2024 dal Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ancona ha dichiarato la propria incompetenza per materia in ordine al reato di riciclaggio contestato a Cocilnau Tudorel e ha disposto la trasmissione degli atti al GUP del medesimo Tribunale per la celebrazione dell'udienza preliminare. Il pubblico ministero, a cui gli atti sono stati trasmessi dal GUP per la formulazione della richiesta di rinvio a giudizio, ha impugnato il provvedimento, affermando che il predetto deve ritenersi abnorme in quanto affetto da anomalia funzionale, radicale e congenita, poiché presenta una forma non prevista, la sentenza in luogo di un'ordinanza, e dispone la trasmissione degli atti al Giudice per l'udienza preliminare, che non poteva celebrarla per la mancanza dell'atto di impulso, e cioè della richiesta di rinvio a giudizio, che il GUP infatti doveva chiedere al pubblico ministero di formulare.

A causa del provvedimento impugnato si era determinata una stasi processuale non eliminabile, in quanto il pubblico ministero non sarebbe stato più in grado di depositare la richiesta di rinvio a giudizio nell'ambito di un procedimento che non era stato fatto regredire, come prevede l'art. 550 comma 3 cod.proc.pen., ma era stato definito con sentenza a conclusione della fase del dibattimento. A ciò si aggiunga che l'incompetenza per materia è stata rilevata d'ufficio dal giudice dopo la fase delle questioni preliminari, in assenza della tempestiva eccezione, quando le parti avevano rassegnato le conclusioni nel merito, chiedendo rispettivamente condanna e assoluzione.

3. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. Occorre rilevare che i termini per la proposizione dell'impugnazione operano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso atti abnormi, salvo che l'atto sia affetto da anomalia genetica così radicale da determinarne l'inesistenza materiale e giuridica. (Sez. 4 n. 3939 del 02/12/2021 Ud. (dep. 04/02/2022 ) Rv. 282578 - 01) In una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, questa Corte di legittimità ha rilevato la tardività del ricorso proposto avverso l'ordinanza con cui il Tribunale aveva erroneamente disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per la celebrazione dell'udienza preliminare in relazione ad un reato per il quale è prevista la citazione diretta. (Sez. 6, n. 32395 del 13/06/2019 Rv. 276477 - 01) Nel caso in esame la sentenza impugnata è stata pronunciata il 12 Marzo 2024 e comunicata alla Procura della Repubblica il 20 Marzo 2024, sicché il ricorso depositato il 23 maggio 2024 deve ritenersi tardivo, anche se il provvedimento impugnato dovesse ritenersi abnorme, come prospettato dal ricorrente.

4. Alla stregua di questi principi si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Roma 8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presi ente Maria Daniela Borsellino Ser. weitrani POSITATO i I NOV 2024 LutL PENA: