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Ordinanza — n. 41164/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; plea bargain procedure excludes mandatory warning about alternative sanctions under Art. 545 bis. Appeal inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41164/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the mandatory warning regarding alternative sanctions under Article 545 bis does not apply to plea bargain proceedings. The appellant argued that the judge failed to inform him of this possibility, but the Court held that such obligations are textually limited to ordinary trials. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 545 bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.; The mandatory warning to the accused regarding the possibility of applying a substitute sanction under Article 545 bis does not apply to plea bargain proceedings, as the norm is textually and systematically intended exclusively for ordinary trials.

Parole chiave

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plea bargain procedure substitute sanctions mandatory warning obligation ordinary trial distinction cassation inadmissibility sanzione sostitutiva sostituzione nell'obbligazione credito suppletorio

Disposizioni normative citate

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Art. 545 bis, comma 1, cod. proc. pen.
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione dell'art. 545 bis cod.proc.pen.
Art. 444, cod. proc. pen.
E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di Bologna, con la sentenza impugnata , ha applicato nei confronti di EL BOUYAHYAOUI OUALID la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
284978 - 01) All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 20-bis cod. pen.
Art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di Bologna, con la sentenza impugnata , ha applicato nei confronti di EL BOUYAHYAOUI OUALID la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di rapina aggravata, lesioni e utilizzo indebito di carta di debito, meglio precisate in rubrica.
art. 545 bis cod.proc.pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione dell'art. 545 bis cod.proc.pen.
artt. 20-bis cod. pen
285690 - 01 ) Inoltre va ribadito il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
284978 - 01) All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023
Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023
Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da EL BOUYAHYAOUI OUALID nato in Marocco il 6/8/1991 avverso la sentenza resa il 16 maggio 2024 dal GIP del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di Bologna, con la sentenza impugnata , ha applicato nei confronti di EL BOUYAHYAOUI OUALID la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di rapina aggravata, lesioni e utilizzo indebito di carta di debito, meglio precisate in rubrica. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione dell'art. 545 bis cod.proc.pen. in quanto anche in caso di applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen. il giudice non è esonerato dall'obbligo di avvisare l'imputato della possibilità di chiedere l'applicazione di una misura sostitutiva.

Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata per motivi non consentiti e non previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. . Questa Corte ha già avuto modo di precisare che il disposto dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. che prevede, per il caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, l'obbligo per il giudice di dare avviso alle parti della possibilità della sua conversione in una sanzione sostitutiva, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma che, per ragioni di carattere testuale e sistematico, risulta dettata esclusivamente per il giudizio ordinario. (Sez. 2 , n. 50010 del 10/10/2023, Rv. 285690 - 01 ) Inoltre va ribadito il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell'accordo. (Sez. 6 , n. 30767 del 28/04/2023, Rv. 284978 - 01) All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 23 ottobre 2024 Il Consigliere estensore La residente Maria Daniela Borsellino Petru llis DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL L 7 NOV. 2024 IL FUNZIONARP