Cassation court dismisses appeal regarding preventive seizure of property shares deemed available to husband due to simulated sale.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected Francesca Staiti's appeal against the lower court's refusal to review a preventive seizure order targeting her husband's property shares. Staiti argued the sale of shares to her was simulated because she failed to perfect a debt assumption agreement with the bank, leaving the husband liable. The court found the lower court's reasoning sound, noting the husband's acceptance of a payment method that kept him liable proved the transaction's fictitious nature.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 324 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: The court rejects an appeal against a refusal to review a preventive seizure when the lower court logically deduces the fictitious nature of a property transfer from the debtor's acceptance of a payment structure that maintains their liability to the creditor.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STAITI FRANCESCA, nata ad Africo il 16/08/1967 avverso l'ordinanza del 16/05/2024 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO CIMMINO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16/05/2024, il Tribunale di Reggio Calabria, per quanto ancora interessa, rigettava la richiesta di riesame che era stata proposta, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., da Francesca Staiti, nella qualità di terza interessata, contro il decreto del 15/04/2024 del G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria con il quale era stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, delle quote della metà di due unità immobiliari, di proprietà della Staiti, site in Fonte Nuova, in quanto ritenute nella disponibilità del marito della stessa Staiti Natale Bruzzaniti, indagato per il reato di truffa ai danni dell'ente pubblico Azienda Calabria Verde (perché accusato di avere, con artifici e raggiri, indotto in errore tale ente pubblico in ordine alla sua presenza in servizio, così procurandosi l'ingiusto profitto di C 93.148,07, corrispondenti all'importo indebitamente percepito a titolo di retribuzione per un'attività lavorativa mai effettivamente svolta, con conseguente pari danno per Azienda Calabria Verde).
2. Avverso la menzionata ordinanza del 16/05/2024 del Tribunale di Reggio Calabria, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Antonio Russo, Francesca Staiti, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
b) e c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 321 dello stesso codice, dell'art. 240-bis cod. pen. e degli artt. 1273 «e segg.» cod. civ., anche con riferimento a Cass. civ., Sez. 3, n. 6936 del 01/08/1996. La ricorrente premette che il Tribunale di Reggio Calabria avrebbe ritenuto la disponibilità in capo a suo marito Natale Bruzzaniti delle quote della metà delle menzionate unità immobiliari in quanto la cessione di tali quote da parte del Bruzzaniti alla Staiti (con atto del 11/06/2019) sarebbe stata meramente simulata, come sarebbe stato comprovato dal fatto che l'accollo, da parte della Staiti, del debito del Bruzzaniti per il mutuo che era stato acceso per la ristrutturazione delle unità immobiliari - accollo in cui si sarebbe sostanziato il pagamento del prezzo per l'acquisto delle quote dei due immobili da parte della Staiti - non si sarebbe «mai perfezionato» (pag. 8 dell'ordinanza impugnata), in quanto i due coniugi non avevano mai trasmesso all'istituto di credito (ING Bank) presso il quale il mutuo era stato acceso la documentazione che lo stesso istituto aveva loro richiesto.
Ciò premesso, la Staiti denuncia che il Tribunale di Reggio Calabria, col ritenere che il suddetto accollo non si fosse perfezionato in ragione della mancata trasmissione della documentazione che era stata richiesta dall'istituto di credito, avrebbe violato le invocate norme del Codice civile, atteso che - come risultava anche dalla richiamata Cass. civ., Sez. 3, n. 6936 del 01/08/1996 (Rv. 498912- 01) - l'accollo interno si perfeziona e diviene efficace con il semplice accordo tra il terzo accollante e il debitore accollato, senza che su tali perfezionamento ed efficacia dello stesso accollo interno possa avere perciò alcuna incidenza il fatto della mancata trasmissione della documentazione richiesta dal creditore accollatario.
Nel rammentare che «il nostro ordinamento conosce la figura dell'accollo cumulativo», la Staiti denuncia altresì che il Tribunale di Reggio Calabria avrebbe ritenuto anomala una situazione, quella per cui il debitore accollato Bruzzaniti sarebbe rimasto obbligato nei confronti del creditore accollatario ING Bank, che costituiva invece un effetto naturale dell'accollo. La ricorrente conclude che, poiché il viziato (per le ragioni indicate) ragionamento giuridico in tema di accollo era stato utilizzato dal Tribunale di Reggio Calabria al fine di ritenere che le sequestrate quote delle due unità immobiliari erano rimaste nella disponibilità dell'indagato Brazzaniti, dai suddetti vizi sarebbe conseguita la violazione anche della normativa in tema di sequestro finalizzato alla confisca, segnatamente, dell'art. 321 cod. proc. pen. e dell'art. 240- bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'unico motivo non è fondato. È vero che, come è stato sostenuto dalla ricorrente, l'accollo interno si perfeziona con il semplice accordo tra il terzo accollante (qui, la Staiti) e il debitore accollato (qui, il Bruzzaniti) - sicché «la sua efficacia non dipende dal compimento di alcuna procedura involgente il creditore» (così, correttamente, il ricorso) -, così come è pure certamente vero che l'ordinamento «conosce la figura dell'accollo cumulativo», nella quale, cioè, il debitore originario (qui, il Bruzzaniti) non è liberato (restando obbligato in solido con il terzo accollante, come è espressamente previsto dal terzo comma dell'art. 1273 cod. civ.).
Si deve tuttavia osservare che l'argomentazione sulla base della quale il Tribunale di Reggio Calabria ha ritenuto la simulazione della cessione, da parte del Bruzzaniti alla Staiti, delle quote della metà delle due unità immobiliari - e, quindi, la sussistenza della prova della perdurante piena disponibilità delle stesse quote in capo all'indagato Bruzzaniti - appare fondata non tanto sul perfezionamento o no, in senso giuridico, dell'accollo nel quale si sarebbe dovuto sostanziare il pagamento, da parte della Staiti, del prezzo per l'acquisto delle suddette quote, quanto, piuttosto, al di là della possibile improprietà del riferimento al mancato «perfezionamento» di tale contratto (che, in effetti, è bilaterale e non trilaterale), sul fatto che «il pagamento, da parte della Staiti al Bruzzaniti - che sarebbe dovuto avvenire tramite l'accollo del mutuo - non si è mai verificato» (pag. 8 dell'ordinanza impugnata).
E ciò in quanto, nonostante la Staiti, nell'atto di acquisto delle quote delle unità immobiliari, si fosse obbligata «a notificare il presente atto alla banca mutuante ed a pagare puntualmente tutte le rate di ammortamento non ancora scadute, a partire dalla prossima avente scadenza il 10 luglio 2019», la stessa ricorrente: aveva notificato l'atto a ING Bank solo dopo quasi un anno (il 18/05/2020); aveva trasmesso alla stessa ING Bank la richiesta di subentro come accollante solo dopo più di un altro anno (il 23/09/2021); infine, non aveva mai dato riscontro alla richiesta che l'istituto di credito le aveva indirizzato, ormai da circa due anni e mezzo (il 24/09/2021), di invio di ulteriori documenti, lasciando così sostanzialmente decadere la pratica per il subentro come accollante.
Quest'ultimo fatto, che, evidenziando il disinteresse della Staiti e, quel che più rileva, anche del Bruzzaniti, a che, tramite l'effettivo subentro della prima come accollante, si realizzasse il pagamento del prezzo di acquisto delle quote degli immobili, è stato ritenuto dal Tribunale di Reggio Calabria logicamente dimostrativo della fittizietà della compravendita delle stesse quote. Il Tribunale di Reggio Calabria, inoltre, diversamente da quanto è stato sostenuto dalla ricorrente, ha ritenuto l'anomalia non dell'accollo cumulativo in sé, quanto del fatto che un tale tipo di accollo, non liberando il debitore (Bruzzaniti), potesse essere accettato dallo stesso Bruzzaniti come forma di pagamento delle quote delle unità immobiliari.
Il fatto che il Bruzzaniti avesse invece accettato una siffatta forma di pagamento, che «nessun venditore - se si fosse trattato di una compravendita effettiva - avrebbe accettato» (pag. 9 dell'ordinanza impugnata), atteso che si trattava di una forma di pagamento che faceva rimanere lo stesso venditore (il Bruzzaniti) comunque obbligato (nei confronti di ING Bank), veniva ritenuto dal Tribunale di Reggio Calabria logicamente anch'esso dimostrativo della fittizietà della compravendita della quote delle unità immobiliari. Insomma, la stessa accettazione di una siffatta forma di pagamento del prezzo della cessione di tali quote e, comunque, la mancanza di qualsiasi riscontro in ordine al pagamento del medesimo prezzo mediante l'effettivo subentro della Staiti come accollante, hanno indotto il Tribunale di Reggio Calabria a ritenere, con una motivazione del tutto congrua, che l'accollo in questione fosse in realtà strumentale a dissimulare la fittizietà della cessione alla Staiti delle quote delle unità immobiliari.
L'argomentata valorizzazione di tali elementi, insieme con quelli, peraltro non oggetto di contestazione da parte della ricorrente, della contestualità (rispetto alla cessione delle quote delle unità immobiliari) della modifica del regime patrimoniale della famiglia dalla comunione legale alla separazione dei beni e della comprovata stabile dimora del Bruzzaniti nell'abitazione di Fonte Nuova, si deve ritenere avere fondato una coerente e ragionevole motivazione in ordine all'effettiva disponibilità, in capo allo stesso Bruzzaniti, delle sequestrate quote delle unità immobiliari - motivazione non inficiata, per quanto si è detto, dall'improprio riferimento che è stato operato dal Tribunale di Reggio Calabria al mancato «perfezionamento» dell'accollo - sicché l'ordinanza impugnata si deve ritenere immune da censure.
2. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'ad 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q