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Sentenza — n. 41116/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against a renewed home detention order due to new evidence and procedural defects.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41116/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals filed by three suspects challenging the renewal of their home detention orders. The lower court had revoked the measure based on new technical evidence showing seized machinery did not match invoices, a fact the prosecution successfully introduced during the appeal. The Court dismissed the arguments regarding new evidence, late procedural objections, and generic legal characterizations, upholding the renewed preventive measure.

Regesto Legislator

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Art. 310, 291, 310, 597 c.p.p.; Art. 191 c.p.p.; The Court holds that new evidence introduced in the appeal phase does not render a preventive measure decision inadmissible, and procedural exceptions must be raised immediately rather than for the first time in the cassation stage.

Parole chiave

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preventive measure renewal new evidence in appeal procedural inadmissibility fraudulent documents home detention order late procedural objection truffa aggravata indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 310 c.p.p.
Art. 291 c.p.p.
Art. 597 c.p.p.
Art. 24 Cost.
nonché dell'art. 24 della Costituzione poiché la decisione dei giudici di Napoli si fonda su un materiale probatorio nuovo rispetto a quello esaminato dal GIP che aveva revocato la misura e pertanto risulta inammissibile nel giudizio di impugnazione cautelare ex art.
Art. 191 c.p.p.
Deve osservarsi che l'inutilizzabilità degli atti d'indagine prevista per il caso in cui tali atti siano stati effettuati dopo la scadenza dei termini prescritti, non essendo equiparabile alla inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge (all'art. 191 cod.
art. 24 della Costituzione
nonché dell'art. 24 della Costituzione poiché la decisione dei giudici di Napoli si fonda su un materiale probatorio nuovo rispetto a quello esaminato dal GIP che aveva revocato la misura e pertanto risulta inammissibile nel giudizio di impugnazione cautelare ex art.
art. 310 cod.proc.pen
artt. 273 cod.proc.pen
2.3 Violazione degli artt. 273 cod.proc.pen.
art. 316 ter cod.pen
art. 191 cod. proc. pen
Deve osservarsi che l'inutilizzabilità degli atti d'indagine prevista per il caso in cui tali atti siano stati effettuati dopo la scadenza dei termini prescritti, non essendo equiparabile alla inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge (all'art. 191 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011
(Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011 Ud.
Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019
Sez. 2, Sentenza n. 21609 del 18/02/2009
(Sez. 2, Sentenza n. 21609 del 18/02/2009 Cc.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da SABATINO PIETRO nato a Benevento il 26/1/1979 SABATINO MARIANO nato a Benevento il 23/12/1981 PAITONI CORRADO nato a Brescia il 13/3/1966 avverso l'ordinanza resa il 21/5/2024 dal Tribunale di Napoli. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; sentite le conclusioni dell'avv. Angelo Leone che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Napoli, accogliendo l'appello proposto dal P.M. presso la Procura Europea Ufficio di Napoli avverso l'ordinanza resa il 31/1/2024 dal GIP del Tribunale di Napoli, con cui era stata revocata la misura cautelare degli arresti domiciliari già disposta il 19/1/2024 nei confronti degli odierni ricorrenti, in relazione al reato di truffa aggravata continuata, ha rinnovato la misura cautelare domiciliare. Altre indagati si contesta il reato di truffa ai danni di Invitalia e dell'Unione europea per avere con artifizi indotto la pubblica amministrazione a versare la somma complessiva di oltre 300.000 euro nell'ambito di un progetto di finanziamento per investimenti in favore delle imprese, allegando ai due stati di avanzamento, comunicati ad Invitalia per ricevere l'erogazione dei contributi, false fatture per operazioni inesistenti.

Il GIP aveva reputato non più sussistente la gravità indiziaria necessaria per l'applicazione della misura cautelare alla luce degli elementi di segno opposto evidenziati dalla PG. procedente nel corso dell'esecuzione dei provvedimenti cautelari reali e, in particolare, in ragione del rinvenimento di alcuni macchinari, seppur non assemblati e collocati in un capannone sito in luogo diverso da quello originariamente previsto, il cui acquisto risultava apparentemente ricompreso nel primo e nel secondo SAL. Il pubblico ministero ha tuttavia prodotto, nel corso dell'udienza di appello avverso il provvedimento di revoca, una consulenza tecnica avente ad oggetto lo stato d'uso dei macchinari sequestrati, la loro provenienza e la riconducibilità all'azienda che ne aveva fatturato la vendita, da cui emergeva che le apparecchiature rinvenute non coincidevano con quelle indicate nelle fatture.

2. Con atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia propongono ricorso avverso detta ordinanza i tre indagati, Sabatino Pietro, Sabatino Mariano e Corrado Paitoni, deducendo: 2.1 Violazione degli artt. 291, 310 e 597 cod.proc.pen. nonché dell'art. 24 della Costituzione poiché la decisione dei giudici di Napoli si fonda su un materiale probatorio nuovo rispetto a quello esaminato dal GIP che aveva revocato la misura e pertanto risulta inammissibile nel giudizio di impugnazione cautelare ex art. 310 cod.proc.pen., in quanto le allegazioni del pubblico ministero hanno ad oggetto un fatto diverso da quello di cui alla contestazione cautelare; l'originaria incolpazione addebitava agli indagati la commissione del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche attraverso il raggiro dell'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.

Tuttavia, poiché nel corso delle operazioni di sequestro sono stati rinvenuti alcuni macchinari, la pubblica accusa ha specificato che dette attrezzature non erano nuove di fabbrica e non avevano le caratteristiche descritte nella relazione tecnica allegata alla domanda di accesso alle agevolazioni; che la società venditrice operante in Polonia non era effettivamente operativa e ne ha desunto che le fatture sono relative ad operazioni "quantomeno soggettivamente inesistenti". Ne deriva che le condotte contestate dal pubblico ministero con l'atto di appello sono diverse da quelle indicate nella originaria richiesta cautelare.

Inoltre il provvedimento impugnato si fonda su nuovi documenti prodotti dal pubblico ministero all'udienza di appello, che sono risultati decisivi ai fini della riviviscenza della misura cautelare revocata dal gip, avendo il consulente del pubblico ministero concluso che i macchinari sequestrati non corrispondono a quanto indicato nelle fatture provenienti dalla società venditrice. 62, La difesa lamenta che il Tribunale non ha fatto corretta applicazione delle norme di legge che consentono l'allargamento della piattaforma cognitiva del giudice cautelare soltanto quando i nuovi elementi riguardino lo stesso fatto contestato con l'originaria richiesta cautelare, e richiama, al riguardo, la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 31 Marzo 2004, Donelli; la questione dedotta in sede di appello è stata respinta con motivazione manifestamente illogica e apodittica. 2.2 Violazione degli artt. 191, 310, 407 e 415 bis cod.proc.pen. poiché i nuovi elementi probatori sono inutilizzabili in quanto sono stati acquisiti dopo la scadenza dei termini di durata massima delle indagini e in assenza di provvedimenti di proroga. 2.3 Violazione degli artt. 273 cod.proc.pen. e 316 ter, 640 e 640 bis cod.pen. e vizio di motivazione in ordine alla rilevanza penale attribuita alla condotta e qualificata come truffa aggravata, mentre la stessa integra mero inadempimento delle prescrizioni del bando, che ha conseguenze esclusivamente civilistiche e non assume rilevanza penale o, al più, dovrebbe rientrare nell'ambito applicativo della fattispecie di cui all'art. 316 ter cod.pen. . 2.4 Violazione degli artt. 274, 275 e 597 cod.proc.pen. poiché l'impugnazione cautelare ha un effetto integralmente devolutivo e impone al giudice la necessaria verifica di tutti i presupposti richiesti per l'applicazione della misura, sicchè il tribunale avrebbe dovuto rivalutare la sussistenza delle esigenze cautelari relative al rischio di recidiva mentre l'ordinanza al riguardo ha omesso ogni motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi non possono trovare accoglimento. 1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato. In tema di misure cautelari è stato autorevolmente affermato che, qualora il pubblico ministero, nelle more della decisione su un'impugnazione incidentale "de libertate", intenda utilizzare, nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, elementi probatori "nuovi" può scegliere se riversarli nel procedimento impugnatorio ovvero porli a fondamento di una nuova richiesta cautelare, ma, una volta effettuata, la scelta gli preclude di coltivare l'altra iniziativa cautelare. (Sez.

U. n. 7931 del 16/12/2010 Cc. (dep. 01/03/2011 ) Testini, Rv. 249001 - 01; Sez. U. 15403 del 2024 ) In particolare è stato precisato che nel procedimento conseguente all'appello proposto dal P.M. contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, è legittima la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, sempre che, nell'ambito dei confini segnati dal devolutum, quelli prodotti dal P.M. riguardino lo stesso fatto contestato con l'originaria richiesta cautelare e in ordine ad essi sia assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio delle parti, anche mediante la concessione di un congruo termine a difesa, e quelli prodotti dall'indagato, acquisiti anche all'esito di investigazioni difensive, siano idonei a contrastare i motivi di gravame del P.M. ovvero a dimostrare che non sussistono le condizioni e i presupposti di applicabilità della misura cautelare richiesta. (Sez.

U, n. 18339 del 31/03/2004 Donelli Rv. 227357 - 01) A dispetto di quanto sostenuto dalla difesa, la documentazione prodotta dal pubblico ministero attiene alla originaria incolpazione di truffa a carico dei ricorrenti e dimostra che i macchinari rinvenuti nel corso delle indagini non erano quelli indicati nelle fatture emesse dalla società venditrice, confermando la prospettazione accusatoria originaria e inficiando la rilevanza di quegli elementi di fatto sopravvenuti, che la difesa aveva valorizzato per ottenere la revoca della misura cautelare.

Peraltro, nessuna violazione delle prerogative della difesa è intervenuta considerato che dal tenore del provvedimento impugnato emerge che la difesa ha avuto un termine di otto giorni per controdedurre rispetto alla nuova produzione dell'accusa. 1.2 II secondo motivo non è stato dedotto in sede di appello ed è in questa sede inammissibile. Deve osservarsi che l'inutilizzabilità degli atti d'indagine prevista per il caso in cui tali atti siano stati effettuati dopo la scadenza dei termini prescritti, non essendo equiparabile alla inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge (all'art. 191 cod. proc. pen.) non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte, sicché essa non opera nel giudizio abbreviato. (Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011 Ud. (dep. 01/06/2012) Rv. 252853 - 01) L'eccezione di parte deve essere sollevata immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella prima occasione utile, con la conseguenza che non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità. (Sez. 1 ,n. 11168 del 18/02/2019, Rv. 274996 - 03) Nel caso in esame detta eccezione non è stata formulata nel corso del giudizio di appello e risulta pertanto tardivamente dedotta in questa sede.

La censura è, peraltro, formulata in modo aspecifico poiché, nel prospettare la scadenza del termine delle indagini preliminari, non considera la sospensione feriale che si applica anche a detti termini, come correttamente indicato dal Procuratore generale. 1.3 n terzo motivo è generico e manifestamente infondato. Dal tenore del provvedimento non sembra essere stato dedotto con i motivi di appello, poiché il tribunale nulla argomenta al riguardo, ma la condotta degli imputati, come esposta nel capo d'incolpazione, integra la fattispecie di truffa aggravata poiché si addebita ai predetti di avere prodotto documentazione falsa e allegato agli stati di avanzamento dichiarazioni false e FOI per indurre Invitalia a corrispondere i contributi in relazione ai diversi stati di avanzamento.

E' principio consolidato che integra il delitto di truffa aggravata e non quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato l'utilizzazione o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o l'omissione di informazioni dovute, quando hanno natura fraudolenta. (In motivazione la Corte ha evidenziato la necessità di valutare, ai fini della qualificazione giuridica del fatti, la rilevanza, e le conseguenze in ordine alle determinazioni dell'ente pubblico, di elementi come la natura fittizia dell'ente richiedente, la presentazione di fatture materialmente false e di documenti oggetto di rendiconto presentati anche ad altro ente, il silenzio serbato dall'imputato sull'aver ricevuto "aliunde" entrate riconducibili alle medesime iniziative). (Sez. 2, Sentenza n. 21609 del 18/02/2009 Cc. (dep. 25/05/2009 ) Rv. 244539 - 01 1.4 La quarta censura è manifestamente infondata poiché il Tribunale a pag 16 rende esaustiva a articolata motivazione in ordine all'attualità e concretezza del pericolo di recidiva e tanto basta, risultando inconducente la censura formulata con il ricorso in ordine al pericolo di inquinamento probatorio. 2.Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto dei ricorsi con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process