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Ordinanza — n. 41115/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against settlement sentence dismissed as unfounded due to waiver of legal qualification arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41115/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised was manifestly unfounded. The appellant argued for a review of the legal qualification and sentencing, but the court noted that by agreeing to a settlement, the parties waived the right to contest legal qualifications in subsequent appeals. Furthermore, since the agreed sentence was legal and within the statutory range, the court found no basis for intervention.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The agreement reached in a settlement procedure implies a waiver of any grievances regarding the legal qualification of facts, making such appeals inadmissible, while the court's role is limited to verifying the legality of the agreed penalty.

Parole chiave

Generato dall'IA
settlement procedure legal qualification waiver cassation inadmissibility sentencing agreement procedural waiver attenuazione della pena allegazione motivata modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
La Corte di appello di Roma con sentenza ex art. 599 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Roma con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sezione 6, n. 41254 del 4/7/2019, Leone
Sezione 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola
Sezioni Unite, ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo
Dunque, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sezioni Unite, ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Dodaj Ilir nato in Albania il 21/08/1987 avverso la sentenza del 27/03/2024 della Corte di appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; ricorso trattato con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 27/3/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta ad Ilir Dodaj con sentenza del Tribunale di Roma del 11/8/2023.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo la carenza della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti ed al profilo della dosimetria della pena applicata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato l'unico motivo cui è affidato. Invero, quanto al profilo della qualificazione giuridica, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di affermare che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sezione 6, n. 41254 del 4/7/2019, Leone, Rv. 277196 - 01, che ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo).

Quanto al profilo della dosimetria della pena, si osserva che la pena applicata al Dodaj, peraltro, correttamente determinata, è stata concordata con il Procuratore generale, per cui l'imputato non può dolersene. La giurisprudenza di legittimità, invero, è consolidata nel ritenere che il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, che può solo accogliere o rigettare la richiesta e, ove l'accolga, verificare la legalità della pena (Sezione 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01).

Dunque, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sezioni Unite, ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 226715 - 01). Nel caso di specie, non è ravvisabile l'illegalità della pena concordata, che rientra nella forbice edittale prevista per il reato ascritto al ricorrente.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 13 set