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Ordinanza — n. 41114/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals by defendants personally are dismissed as inadmissible due to mandatory lawyer representation requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41114/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the cassation appeals filed personally by the defendants inadmissible and terminated the proceedings de plano. The defendants argued for the right to file appeals without counsel, but the court found this violated the mandatory rule requiring representation by qualified lawyers. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.: Appeals in cassation by the accused must be filed exclusively by authorized defense lawyers; personal filing renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mandatory lawyer representation personal filing by accused defense counsel requirement procedural termination de plano accusa penale difesa penale altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
I ricorsi sono inammissibili, in quanto avanzati dagli imputati personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata in relazione all'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 613 cod.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
1.2 In conclusione, entrambe le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606, comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Law n. 103 of 2017
art. 613 cod. proc. pen
I ricorsi sono inammissibili, in quanto avanzati dagli imputati personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata in relazione all'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 613 cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
1.1 Questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sezioni Unite, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Vacca Pasquale nato a Napoli il 28/09/1974 Guasco Patrizia nata a Napoli il 06/01/1961 avverso la sentenza del 12/02/2024 della Corte di appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 12/2/2024 confermava la sentenza del Tribunale di Cassino del 20/2/2023, che aveva condannato Pasquale Vacca e Patrizia Guasco per il reato loro ascritto.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati personalmente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto avanzati dagli imputati personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata in relazione all'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017. I procedimenti devono, pertanto, essere definiti nelle forme de plano. 1.1 Questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sezioni Unite, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010 - 01), ha individuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazione dell'imputato nella necessità del ricorso alla rappresentanza tecnica per l'esercizio del diritto di impugnazione in cassazione:

«L'attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell'esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione di un atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell'apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell'art. 613, comma 1». 1.2 In conclusione, entrambe le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 13 settembre 2