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Ordinanza — n. 41113/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late withdrawal by defense counsel under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41113/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense counsel withdrew the lawsuit after the hearing date but before the oral session. The applicants, Maurizio and Concetta Carcione, had challenged a confiscation order regarding an immovable property in Augusta, but their lawyer formally renounced the proceedings. The court ruled that this withdrawal violated procedural timelines, rendering the appeal void and ordering the execution of the original confiscation decree.

Regesto Legislator

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Art. 589, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: A withdrawal of appeal made by defense counsel after the hearing date but before the oral session renders the appeal inadmissible, necessitating the execution of the contested decision.

Parole chiave

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criminal procedure code inadmissible appeal defense counsel withdrawal procedural timeline violation confiscation order execution diritto di ottenere una decisione rinuncia al dibattimento orale udienza dibattimentale

Disposizioni normative citate

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Art. 589, comma 2, cod. proc. pen.
Invero, la dichiarazione di rinuncia al ricorso è pervenuta prima dell'odierna udienza camerale dal difensore che ha proposto l'impugnazione, secondo la previsione dell'art. 589, comma 2, cod. proc. pen. Si impone, dunque, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art.
Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Si impone, dunque, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e, per l'effetto, va disposta l'esecuzione del provvedimento impugnato.
Art. 592, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
I ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 592, commi 1 e 2, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Carcione Maurizio nato a Tortorici il 22/09/1971 Carcione Concetta nata a Augusta il 30/05/1996 avverso il decreto del 06/05/2024 della Corte di appello di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano. RITENUTO IN PATIR) 1. La Corte di appello di Catania con decreto del 6/5/2024, decidendo in sede di annullamento con rinvio, confermava il decreto della Corte di appello di Catania del 6/4/2022, emesso nei confronti di Maurizio Carcione e dei terzi interessati, relativo alla confisca dell'immobile sito in Augusta alla via delle Saline n. 2, formalmente intestato a Concetta Carcione.

2. Maurizio Carcione e Concetta Carcione, a mezzo del comune difensore di fiducia, hanno interposto ricorso per cassazione e successivamente quest'ultimo, munito di procura speciale, ha rinunciato ai ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili a seguito della rinuncia avanzata nei termini di legge dal difensore dei ricorrenti, munito di apposita procura speciale. Invero, la dichiarazione di rinuncia al ricorso è pervenuta prima dell'odierna udienza camerale dal difensore che ha proposto l'impugnazione, secondo la previsione dell'art. 589, comma 2, cod. proc. pen. Si impone, dunque, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e, per l'effetto, va disposta l'esecuzione del provvedimento impugnato.

2. I ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 592, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro millecinquecento ciascuno, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 13 settembre 2024.