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Ordinanza — n. 41111/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court corrects material error in judgment text omitting appellate referral for Lorenzo Mineo.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41111/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation ordered a correction of a material error found in the transcribed judgment text regarding Lorenzo Mineo. The error involved omitting a mandatory referral to another appellate court section for a new trial on the sanctioning treatment issue. The court ruled that this omission was a mere clerical mistake requiring immediate rectification to ensure procedural compliance.

Regesto Legislator

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Art. 130 cod. proc. pen.; Material errors in judicial dispositions must be corrected ex officio to ensure the accurate transmission of procedural mandates and the proper jurisdictional allocation of cases.

Parole chiave

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material error correction procedural mandate omission appellate referral defect clerical mistake rectification Cassazione ex officio judicial disposition text procedural compliance impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod. proc. pen.
L'odierna procedura camerale, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., è stata disposta d'ufficio perché, nel dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza del 15/11/2023 relativo al ricorso R.G.N.
art. 130 cod. proc. pen
L'odierna procedura camerale, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., è stata disposta d'ufficio perché, nel dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza del 15/11/2023 relativo al ricorso R.G.N.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA per la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza del 15/11/2023, relativo al ricorso R.G.N. 20356/2023 Militello Aldo + altri, e nel dispositivo della sentenza della Seconda sezione della Corte di cassazione n. 20477 del 15/11/2023, dep. 23/05/2024. visti gli atti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo la correzione dell'errore materiale; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'odierna procedura camerale, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., è stata disposta d'ufficio perché, nel dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza del 15/11/2023 relativo al ricorso R.G.N. 20356/2023, Militello Aldo + altri, quanto alla posizione del ricorrente Lorenzo Mineo, si è omesso di disporre il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto del trattamento sanzionatorio. Lo stesso errore figura anche nel dispositivo della sentenza n. 20477 del 15/11/2023, dep. 23/05/2024, nel quale è stato pedissequamente trascritto il citato dispositivo che figurava sul ruolo dell'udienza del 15/11/2023.

2. Considerato che le indicate omissioni appaiono frutto di un mero errore materiale, e che, pertanto, occorre procedere alla correzione dello stesso errore.

P.Q.M.

t Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza, relativo al ricorso n. 20356/2023 Militello Aldo + altri, e nel dispositivo della sentenza della Seconda sezione della Corte di cassazione n. 20477 del 15/11/2023, dep. 2024, nel senso che, dove è scritto «annulla la sentenza impugnata nei confronti di Mineo Lorenzo limitatamente al trattamento sanzionatorio e alle statuizioni nei confronti di tutte le parti civili tranne che nei confronti dell'Associazione Nazionale Lotta contro Illegalità e Mafie A. Caponnetto in persona del proprio rappresentante» deve leggersi «annulla la sentenza impugnata nei confronti di Mineo Lorenzo limitatamente al trattamento sanzionatorio e alle statuizioni nei confronti di tutte le parti civili tranne che nei confronti dell'Associazione Nazionale Lotta contro Illegalità e Mafie A. Caponnetto in persona del proprio rappresentante, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto». Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. C