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Sentenza — n. 40799/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of res judicata prerequisite for retrial request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40799/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the prerequisite of res judicata required for a retrial request under Article 629 bis of the Code of Criminal Procedure was missing. The appellant sought to rescind a final judgment, but the underlying sentence remained subject to appeal rather than being final and unchallengeable. Consequently, the court ruled that the extraordinary remedy could not be exercised while the judgment was still potentially impugnable.

Regesto Legislator

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Art. 629 bis cod. proc. pen.; The request for rescission of res judicata is inadmissible if the judgment sought to be revoked has not yet become final and irrevocable.

Parole chiave

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res judicata prerequisite retrial request inadmissibility finality of judgment extraordinary appeal remedy procedural standing requirement restituzione in pristino impugnabilità della decisione di rinvio procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 629 bis cod. proc. pen.
La rescissione del giudicato prevista dall'art. 629 bis cod.proc.pen.
Art. 175 cod. proc. pen.
art. 415 -bis cod.proc. pen
A sostegno dell'istanza il ricorrente ha esposto: - che, nell'ambito del procedimento concluso con la sentenza di cui sopra, Festa Salvatore in data 17/09/2016, in sede di notifica di avviso ex art. 415 -bis cod.proc. pen., nominava quale proprio difensore di fiducia l'avv.
art. 629 bis cod.proc.pen
La rescissione del giudicato prevista dall'art. 629 bis cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA Su ricorso proposto da Festa Salvatore, nato a Gravina di Puglia il 16/12/1968; avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in data 30/05/2023 udita la relazione svolta dal consigliere Maria Daniela Borsellino; lette le conclusioni scritte depositate dal sostituto Procuratore generale, Alessandro Cimmino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'istanza; lette le conclusioni scritte depositate in data 11/10/2024 dall'avv. Elena Valenti, difensore di fiducia dell'istante, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello ha respinto l'istanza ex art. 629 bis cod.proc.pen avanzata nell'interesse di Festa Salvatore, tramite difensore fiduciario munito di procura speciale, avverso la sentenza emessa il 04/05/2023 dalla Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ed irrevocabile dal 29/07/2023. A sostegno dell'istanza il ricorrente ha esposto: - che, nell'ambito del procedimento concluso con la sentenza di cui sopra, Festa Salvatore in data 17/09/2016, in sede di notifica di avviso ex art. 415 -bis cod.proc. pen., nominava quale proprio difensore di fiducia l'avv.

Hubert Oberarzbacher ed eleggeva domicilio presso lo studio professionale di costui; -che in data 28/10/2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento emetteva decreto di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale di Bolzano per l'udienza del 07/02/2017 con relativa notifica di tale atto a Festa Salvatore eseguita il successivo 09/11/2016 presso lo studio del legale fiduciario; -che in data 11/01/2017 l'avv. Hubert Oberarzbacher depositava presso la cancelleria del Tribunale di Bolzano rinuncia al mandato conferitogli, dichiarando inoltre di non accettare l'elezione di domicilio presso il proprio studio e di rifiutare ogni ulteriore notifica in qualità di domiciliatario; -che pertanto in data 27/01/2017 veniva nominato l'avv.

Christoph Michael Tappeiner quale difensore d'ufficio; -che, pur mancando una notifica personale a Festa Salvatore del decreto di citazione a giudizio ed in presenza di una espressa dichiarazione del difensore domiciliatario rinunciante di "non accettare l'elezione di domicilio presso il proprio studio", il Tribunale di Bolzano all'udienza celebrata in data 11/07/2017 dichiarava l'assenza di Festa Salvatore; -che nel successivo giudizio di appello, instaurato a seguito di impugnazione proposta dal difensore di ufficio avv. Christoph Michael Tappeiner, il relativo decreto di citazione per l'udienza fissata il 15/12/2022 era nuovamente notificato a Festa Salvatore presso lo studio del difensore domiciliatario rinunciante; -che in data 10/10/2022 la Corte di appello nominava nuovo difensore di ufficio (avv.

Christian Perathoner) a seguito del decesso, nelle more, di quello precedente; -che anche nel giudizio di appello Festa Salvatore era dichiarato assente; -che, a seguito di mancata impugnazione, la sentenza di secondo grado pronunciata in data 04/05/2023 era dichiarata irrevocabile. Alla luce di tale sequenza procedimentale il ricorrente deduce due motivi d, impugnazione: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'esclusione della mancata incolpevole conoscenza della celebrazione del processo. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'esclusione della mancata incolpevole conoscenza della celebrazione del processo in grado di appello. 3.11 ricorso è inammissibile per carenza del presupposto del giudicato.

La rescissione del giudicato prevista dall'art. 629 bis cod.proc.pen. è un mezzo straordinario di impugnazione che ha per oggetto una sentenza di condanna passata in giudicato. E' evidente che tale requisito deve essere presente all'atto della proposizione dell'impugnazione e all'atto della decisione. Dall'esame del fascicolo emerge che il difensore ha chiesto e ottenuto con ordinanza di questa Corte di legittimità resa 1'11/9/2024 la restituzione in termini ex art. 175 cod.proc.pen per potere impugnare la sentenza pronunziata il 4/5/2023 dalla Corte di appello di Trento di appello, nei cui confronti aveva contestualmente proposto istanza di rescissione del giudicato.

Va pertanto osservato che, nelle more del giudizio, è venuto meno uno dei presupposti dell'azione di rescissione intrapresa, l'irrevocabilità della sentenza di cui si chiede la revoca,che al momento è passibile di impugnazione. Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. L'inammissibilità dell'impugnazione proposta impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro tremila in favore della cassa delle ammende, in proporzione al grado di colpa palesato nel coltivare l'impugnazione già proposta, anche con la memoria conclusiva trasmessa 1'11/10/2024, nonostante 1'11/9/2024 fosse venuto meno il suo presupposto fondamentale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della