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Ordinanza — n. 40539/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate sentence regarding aggravated robbery continuation penalty increase.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40539/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the penalty increase for aggravated robbery was not included in the grounds for the appellate agreement. The appellant argued that the lower court should have applied a 'minority of circumstances' reduction based on recent Constitutional Court rulings, but the appellate court had already determined the penalty within the agreed terms. The court ruled that since the appellant waived specific appeal grounds, the cassation court could not review issues related to the determination of the penalty that were not part of the original agreement.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals based on Art. 599-bis c.p.p., cassation complaints regarding the determination of the penalty are inadmissible if the appellant has waived the specific appeal grounds, as the cassation court's cognition is limited to non-waived issues.

Parole chiave

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concordato in appello rinuncia motivi inammissibilità ricorso determinazione pena continuità reati rapina aggravata art. 599-bis c.p.p. riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod.
Art. 606 comma 1 lett. B) cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione l'imputato per lamentare, quale unico motivo, la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. B) cod. proc. pen. in relazione all'art.
Art. 628 comma 1 cod. pen.
in relazione all'art. 628, comma 1, cod.
Art. 81 cod. pen.
Rispetto a tale porzione sanzionatoria, non si ravvisa alcuna illegalità atteso che essa rientra nei limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. (non è infatti superiore al triplo della sanzione inflitta per il delitto individuato come più grave) e non è di specie diversa da quella prevista dalla legge.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata con riferimento ai profili di colpa evidenziabili nel ricorso, in favore della Cassa delle ammende.
art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
Rispetto a tale porzione sanzionatoria, non si ravvisa alcuna illegalità atteso che essa rientra nei limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata con riferimento ai profili di colpa evidenziabili nel ricorso, in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062, Musella
278170; Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062, Musella, Rv.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
285619), alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani
273194), alla sussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv.
Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha
272853), alla non configurabilità di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Idrissi Youssef nato a Reggio Emilia il 09/09/2022 rappresentato e difeso in questa sede dall'avv. Roberto D'Errico in qualità di sostituto processuale dell'avv. Luca Sebastiani, difensore di fiducia avverso la sentenza del 14/06/2024 della Corte di appello di Bologna, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. ed in parziale riforma delle pronunce emesse, a seguito di rito abbreviato, nei confronti di Idrissi Youssef in data 28/09/2023 e 27/11/2023 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, rideterminava la pena complessiva, ritenuta la continuazione tra tutti i reati rispettivamente giudicati (due rapine aggravate in danno rispettivamente di Foti Daniele e Cenci Mattia, ricettazione, porto ingiustificato di un coltello e di un cacciavite, commessi tra il luglio 2022 e il gennaio 2023), in anni quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione l'imputato per lamentare, quale unico motivo, la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. B) cod. proc. pen. in relazione all'art. 628, comma 1, cod. pen. in quanto sarebbe illegale la pena comminata quale aumento a titolo di continuazione per il delitto di rapina commesso in danno di Foti Daniele. Rileva il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe dovuto addivenire ad una rideterminazione in melius della entità della pena oggetto di concordato ritenendo, l'ipotesi della lieve entità del fatto introdotta anche per il delitto di rapina a seguito della sentenza n. 86 del 2024 della Corte Costituzionale in relazione alla azione predatoria realizzata in danno di Foti Daniele considerata l'estemporaneità delle condotte e l'esiguità del valore economico del telefono sottratto.

3. Il motivo proposto è manifestamente infondato. 3.1. In tema di concordato in appello, è consentito il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, al vizio di motivazione che è oggetto del presente ricorso (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062, Musella, Rv. 285619), alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), alla sussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853), alla non configurabilità di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755), in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. 3.2.

Nel caso in esame, la Corte territoriale - con riferimento all'aumento operato a titolo di continuazione per la rapina in danno di Foti Daniele - ha determinato un quantum negli esatti termini indicati nell'accordo intervenuto tra le parti il quale non contemplava per tale illecito il riconoscimento dell'ipotesi attenuata della lieve entità. Rispetto a tale porzione sanzionatoria, non si ravvisa alcuna illegalità atteso che essa rientra nei limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. (non è infatti superiore al triplo della sanzione inflitta per il delitto individuato come più grave) e non è di specie diversa da quella prevista dalla legge.

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata con riferimento ai profili di colpa evidenziabili nel ricorso, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa