Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns a plea-bargain sentence under new procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano because it challenged a sentence resulting from a plea-bargain agreement. The defendant argued for a full retrial on facts and law, but the court noted that under the new procedural code, such appeals are restricted to specific grounds like the defendant's will or legal qualification errors. Since the appeal focused on factual responsibility and general infondate, it fell outside the permissible scope for post-plea-bargain sentences.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against plea-bargain sentences are strictly limited to defects in the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or illegality of the penalty; appeals based on factual responsibility or general infondate are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da ZHENG WEN KUI nato in Cina il 25/2/1968 avverso la sentenza resa il 21 giugno 2024 dal GIP del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata , ha applicato nei confronti di Zheng Wen Kui la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione a numerose condotte di riciclaggio, meglio precisate in rubrica. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale per mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla sussistenza di adeguati elementi di fatto che dimostrino la colpevolezza dell'imputato. Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussistere nel caso di specie. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presid bte _._ Maria Daniela Borsellino Sergio eltrani DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE'5 NOV, 2