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Sentenza — n. 40523/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against home detention for money laundering due to lack of legal violation and generic grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40523/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesca Falcone inadmissible, ordering her to pay court costs. Falcone argued the lower court's reasoning was illogical regarding her lack of possession over the Postepay card used for money laundering and that the detention order lacked specific justification. The court rejected these claims, stating the appeal failed to cite a specific legal violation and relied on generic arguments rather than addressing the detailed factual findings of the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 173 disp. att. c.p.p.: An appeal must be declared inadmissible if it fails to cite a specific legal violation or relies on generic arguments without substantiating the alleged contradictions in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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money laundering home detention inadmissible appeal legal violation contradictory reasoning cautionary measures Cassation Court chèque postale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
La ricorrente ha dedotto illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 173 disp. att. c.p.p.
Falcone Francesca, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende in applicazione del disposto di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
Falcone Francesca, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
art. 273 cod.proc.pen
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende in applicazione del disposto di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 8793 del 14/02/2024
Ejokpaezi, Rv. 286052
Ejokpaezi, Rv. 286052; Sez.2, n.
Sez.2, n. 10939 del 12/01/2024, Di Mario, Rv. 286140-01
286052; Sez.2, n. 10939 del 12/01/2024, Di Mario, Rv. 286140-01; Sez.2, n.
Sez.2, n. 19125 del 26/04/2023, Baldi, Rv. 284653-01
286140-01; Sez.2, n. 19125 del 26/04/2023, Baldi, Rv. 284653-01; Sez.
Sez. 2, n. 6024 del 09/01/2024, Albanese, Rv. 285933-01
Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01
Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767-01
Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767-01; Sez.
Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991:01
282767-01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991:01; Sez.
Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769-01
282991:01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769-01; Sez.
Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566-01
282769-01; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566-01; Sez.
Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122-01
280566-01; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122-01).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALCONE FRANCESCA nata a BATTIPAGLIA il 14/02/1991 avverso l'ordinanza del 30/05/2024 del TRIBUNALE di SALERNO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, MARCO PATARNELLO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore, Avv. GIOVANNI CHIARITO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione. t It

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 30/05/2024 il Tribunale di Salerno, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Salerno del 13/04/2024, ha applicato a Falcone Francesca per i reati ascritti in imputazione provvisoria a titolo di riciclaggio ai capi 21) 22) 23) 24) e 25) la misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di allontanamento e divieto di comunicazioni telefoniche e telematiche.

2. Falcone Francesca, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. La ricorrente ha dedotto illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) rilevando l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Le conclusioni raggiunte dal Tribunale sul punto sono del tutto inappaganti, non essendo stata colta la portata delle allegazioni difensive, raggiungendo sul punto conclusioni manifestamente illogiche, atteso che la ricorrente non ha mai negato di essere la titolare della carta postepay, ma ha evidenziato di non averne avuto mai il possesso per averla ceduta al proprio convivente dell'epoca Nese Roberto; la difesa ha inoltre rilevato come si debba ritenere del tutto insignificante il fatto che sulla carta predetta fossero confluite le somme corrispettivo dell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, mentre il Tribunale aveva di fatto del tutto omesso di considerare la diffida posta in essere dalla ricorrente tramite il proprio legale nei confronti del Nese, così come i messaggi inoltrati dal Nese alla Falcone.

Una riconsiderazione di tali elementi avrebbe evidenziato senza dubbio la assenza di gravità indiziaria. 2.2. Quanto alle esigenze cautelari la ricorrente ha dedotto la ricorrenza di vizio della motivazione perché contraddittoria ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. Sono state erroneamente richiamate le modalità della condotta quale sintomo di intraneità della ricorrente ad un vero e proprio sistema criminale, mentre la documentazione prodotta dalla difesa poteva al massimo evidenziare una posizione ancillare in tale sistema, circostanza questa che, se letta insieme alla cessazione della relazione sentimentale con il Nese, non può che sciogliere negativamente ogni prognosi di ricaduta nel delitto.

3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta, ha chiesto che il provvedimento impugnato venga dichiarato inammissibile. vtt 4. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi non consentiti, oltre che manifestamente infondati.

5. Quanto al primo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta illogicità o contraddittorietà della motivazione in ordine all'effettiva ricorrenza di indizi di colpevolezza deve essere in via preliminare richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod.proc.pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01;

Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01; Sez. 2, n. 7263 del 14/01/2020, Cesarano, non mass.). Ciò premesso, appare evidente come già la formulazione del motivo con il quale si lamenta una illogicità (e non una manifesta illogicità) e una contraddittorietà della motivazione, senza neanche evocare la violazione di specifiche disposizioni di legge sia chiaro indice di una volontà di giungere ad una lettura alternativa dei dati ampiamente e logicamente considerati dal Tribunale.

Il motivo si deve dunque ritenere non consentito. Inoltre, occorre ricordare che è stato costantemente affermato che il controllo di logicità deve comunque rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano, Rv. 269885-01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-02).

In sostanza, la difesa ha contestato l'interpretazione fornita dal Tribunale del riesame ad esito dell'appello del Pubblico Ministero e si è concentrata nel riproporre una diversa valutazione del quadro indiziario, ampiamente considerato, con motivazione immune da illogicità, da parte del Tribunale che ha ricostruito ampiamente tale quadro, la gravità degli elementi a carico della ricorrente in relazione ai dati concreti acquisiti, estremamente significativi (a mero titolo esemplificativo, una volta chiarita la diretta e chiara riferibilità della carta posta pay alla ricorrente, in mancanza di denuncia di furto sia della carta, che di eventuali documenti di identità, e la piena attendibilità del riscontro effettuato al momento dell'apertura del conto corrente quanto al documento di identità alla stessa riferibile, è stata anche sottolineata la estrema significatività della mancata restituzione delle davvero cospicue somme di denaro confluite sul suo conto, utilizzato anche per l'accredito dello stipendio, oltre alla serrata tempistica dei prelievi).

Dunque, il Tribunale ha fornito una considerazione ampia, approfondita e priva di illogicità, nella ricostruzione del complesso degli elementi indicativi della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico della ricorrente quanto alla consapevole realizzazione di una pluralità di fatti di riciclaggio, richiamando in modo approfondito anche il quadro normativo di riferimento, i principi applicati in questa materia dalla giurisprudenza di legittimità, correlandoli in modo puntuale al caso concreto affermato (Sez. 2, n. 8793 del 14/02/2024;

Ejokpaezi, Rv. 286052; Sez.2, n. 10939 del 12/01/2024, Di Mario, Rv. 286140-01; Sez.2, n. 19125 del 26/04/2023, Baldi, Rv. 284653-01; Sez. 2, n. 6024 del 09/01/2024, Albanese, Rv. 285933-01, in tema di autoriciclaggio, con principio applicabile anche al caso in esame con particolare riferimento alla caratteristica azione del delitto oggetto di imputazione provvisoria, caratterizzato da una lecita vestizione delle somme di denaro provenienti dalla commissione del delitto presupposto con autonoma individualità delle stesse, che così integrano la provvista economica del nuovo delitto trasformativo).

6. Anche il motivo in tema di valido apprezzamento delle esigenze cautelari non è consentito sia per la sua formulazione (valgono le considerazioni evidenziate quanto al primo motivo di ricorso, non essendo neanche stata dedotta la ricorrenza di violazione di legge, né evocato il parametro normativo di riferimento oltre a quello relativo ad una asserita contraddittorietà della motivazione), che per il suo contenuto del tutto generico a fronte della specifica motivazione del Tribunale sul punto (si veda in tal senso pag. 15 e seg. dove, in applicazione dei costanti principi affermati da questa Corte sono state valorizzate le modalità della condotta, la particolare offensività della stessa tenuto conto del pericolo di reiterazione delle condotte ascritte).

Il Tribunale ha, dunque, correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale l'attualità del pericolo di reiterazione sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagato, essendo necessario e flL sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01;

Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767-01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991:01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769-01; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566-01; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122-01).

7. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende in applicazione del disposto di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme