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Ordinanza — n. 40365/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40365/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally submitted the petition rather than having it signed by a qualified defense attorney. Although the defendant argued that the requirement violated constitutional rights, the court reaffirmed that criminal appeals must be handled by professionals to ensure adequate defense. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 comma 1 cod. proc. pen.; Art. 111 comma 7 Cost.: The requirement that cassation appeals be signed by qualified defense attorneys does not violate constitutional rights, as the high level of professional qualification required for defense in cassation justifies excluding personal representation.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility qualified defense attorney requirement personal filing inadmissibility criminal procedure law constitutional rights defense attenuazione della pena prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 613 comma 1 cod. proc. pen.
pen.; sollecitava, inoltre il giudice a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 comma 1 cod.
Art. 111 comma 7 Cost.
- a tenore del quale il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dai difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione - per contrasto con l'art. 111, comma 7, Cost.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione personalmente l'imputato, chiedendone l'annullamento e lamentando inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Art. 39 disp. att. cod. proc. pen.
103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo anche irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'eventuale autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
art. 613 comma 1 cod. proc. pen
pen.; sollecitava, inoltre il giudice a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 comma 1 cod. proc. pen.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo anche irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'eventuale autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.
art. 613 cod. proc. pen
pen.; sollecitava, inoltre il giudice a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 comma 1 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n.8914 del 21/12/2017, Aiello
Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S.
272010-01; Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765; Sez.
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir
36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv.
Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P.
274636; Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv.
Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale
273177; Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv.
Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda
272885; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv.
Sentenza Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ATRACHE OUSSAMA nato il 08/03/1996 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE di APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa il 6 giugno 2024 la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa il 14 dicembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, escludeva la contestata recidiva e rideterminava la pena inflitta all'imputato in anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 412,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione personalmente l'imputato, chiedendone l'annullamento e lamentando inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.

4) cod. pen.; sollecitava, inoltre il giudice a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 comma 1 cod. proc. pen. - a tenore del quale il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dai difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione - per contrasto con l'art. 111, comma 7, Cost. -

CONSIDERATO IN DIRITTO

% 1. Il ricorso, presentato personalmente dall'imputato, è inammissibile in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo anche irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'eventuale autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez.

U., n.8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01; Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636; Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177; Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039).

2. Quanto alla prospettata questione di legittimità costituzionale, deve essere richiamato il già citato pronunciamento della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, che ha così statuito: "È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive" (Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 - 01; in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.

4. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

5. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d