Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40364/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40364/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40364/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza resa, ex art. 599 bis cod. proc. pen., il 12 marzo 2024 la Corte d'Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa il 20 marzo 2023 dal Tribunale di Trani, rideterminava la pena inflitta, come concordata fra le parti, in anni sei e mesi tre di reclusione ed euro 4.200,00 di multa.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599 bis cod. proc. pen, art. 39 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40364/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Parole chiave

Generato dall'IA
tentata estorsione differimento dell'esecuzione della pena procedura di rivendicazione nel pignoramento azione di convalida del sequestro pene condizionali controprestazione contrattuale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599 bis cod. proc. pen
Con sentenza resa, ex art. 599 bis cod. proc. pen., il 12 marzo 2024 la Corte d'Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa il 20 marzo 2023 dal Tribunale di Trani, rideterminava la pena inflitta, come concordata fra le parti, in anni sei e mesi tre di reclusione ed euro 4.200,00 di multa.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo anche irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'eventuale autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAINO FRANCESCO nato a CORATO il 18/02/1985 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE di APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa, ex art. 599 bis cod. proc. pen., il 12 marzo 2024 la Corte d'Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa il 20 marzo 2023 dal Tribunale di Trani, rideterminava la pena inflitta, come concordata fra le parti, in anni sei e mesi tre di reclusione ed euro 4.200,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione personalmente l'imputato, chiedendone l'annullamento e lamentando difetto di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato di estorsione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, presentato personalmente dall'imputato, è inammissibile in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo anche irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'eventuale autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez.

U., n.8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01; Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636; Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177; Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039).

2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

4. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme