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Sentenza — n. 40363/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest due to final confiscation judgment rendering restitution impossible.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40363/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the underlying conviction and confiscation judgment had become final and unrevocable. The appellant argued that the seizure of her vehicle was never properly validated or notified, citing specific procedural articles. The court ruled that once a confiscation order becomes definitive, the right to seek restitution is precluded, leaving no legal interest for a cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.; In cases where a final judgment orders confiscation of seized assets, a subsequent appeal against the rejection of a release request is inadmissible due to lack of interest, as restitution is legally precluded.

Parole chiave

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confiscation finality lack of interest preclusion of restitution cassation inadmissibility procedural preclusion confisca del veicolo a motore azione di convalida del sequestro confisca dei beni

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo con il quale deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 606 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez., n. 10095 del 24/02/2021, Allotta
Sez. 2, n. 31813 del 27/06/2018, Ragusa
280843 - 01; nello stesso senso Sez. 2, n. 31813 del 27/06/2018, Ragusa, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI IORIO ELISABETTA nato a LUCERA il 11/10/1979 avverso l'ordinanza del 06/06/2024 del TRIBUNALE per il riesame dei provvedimenti cautelari di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale MARCO PATARNELLO, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso; RITENUTO IN Farm 1. Con ordinanza resa il 6 giugno 2024 il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, dichiarava inammissibile, per carenza di interesse, la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Di brio Elisabetta avverso il provvedimento di sequestro dell'autovettura targata FX662YE, di proprietà della Di brio, considerando che la sentenza che aveva definito il procedimento di merito, disponendo la confisca del bene in sequestro, era divenuta irrevocabile.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo con il quale deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.; assumeva, in particolare, che l'atto di sequestro del mezzo, effettuato dalla polizia stradale di Campobasso in data 25 novembre 2020, non era mai stato convalidato, o comunque che il provvedimento di convalida non era mai stato notificato alla ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Ed invero, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condivisa da questo Collegio, in caso di passaggio in giudicato della sentenza di condanna che disponga anche la confisca per equivalente di somme di denaro sottoposte a sequestro preventivo, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso il rigetto della richiesta di dissequestro, in quanto a seguito del provvedimento ablatorio, divenuto definitivo, è preclusa la possibilità di ottenere la restituzione di quanto confiscato (così Sez., n. 10095 del 24/02/2021, Allotta, Rv. 280843 - 01; nello stesso senso Sez. 2, n. 31813 del 27/06/2018, Ragusa, Rv. 273240 - 01).

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.

4. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

5. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor