Italian Court dismisses appeal as inadmissible because the prosecutor's brief lacks specific facts regarding the defendant Tsvetan Kamenov.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by the Public Prosecutor inadmissible. The prosecutor argued that the lower court failed to recognize the danger of recidivism and the need for preventive measures against Tsvetan Kamenov. The court rejected this because the prosecutor's brief exclusively discussed facts related to the co-defendant Mariyan Hristov, failing to provide specific grounds concerning Kamenov's individual risk profile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36, cod. proc. pen.; Art. 275, cod. proc. pen.: An appeal against a preventive measure order must be specific to the defendant; generic arguments or references to co-defendants render the appeal inadmissible due to lack of concrete grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CAT NZP ROnei confronti di: KAMENOV TSVETAN nato in BULGARIA il 11/05/1954 avverso l'ordinanza del 14/03/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME di CA - -ANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di Tribunale del riesame, pronunciando sull'appello del Pubblico Ministero, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in d ta 3D ottobre 2023, con cui era rigettata la richiesta di misura cautelare personale nei confronti di Mariyan Hristov e Tsvetan Kamenov, in relazione ai reati di cui gli E tt. 110 e 615-ter (capo 1), 110 e 640-ter (capo 2), 110 e 640 cod. pen. (caio 5) L) 2. Ricorre per cassazione il suddetto Ufficio inquirente, deducenòo, per quanto attiene al solo Tsvetan Kamenov, un unico, articolato motivo di imp gna; ione, con cui si lamenta la manifesta illogicità e la mera apparenza dell mc ivazione, laddove, in presenza di condotte seriali e organizzate, non riconos e il i: ericolo di recidivanza (capo 1) e neppure il fumus (capi 2 e 5).
3. Risulta depositata una nota dell'avv. Giuseppina Di Bucchia ico, difensore di Maryan Hristov (ove si insiste per il rigetto del ricorso). L'atto 'devE ritenersi proveniente da soggetto privo di legittimazione, in quanto l'impugnazicne da cui prende le mosse il presente procedimento di legittimità è stata 21-'es(:ntata nei confronti del solo Kamenov.
4. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, cpmma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 d licem )re 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, com a 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato, da ultim da l'art. 11, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con mollificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Giova a tal fine precisare, preliminarmente, come, nell'es osiz )ne delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione, in cui sono Oerse te anche inconferenti riflessioni attinenti al distinto incidente cautelare reale, il korrente non richiami mai la posizione di Tsvetan Kamenov, facendo espre$so r erimento soltanto a circostanze riferibili al coindagato Mariyan Hristov.
2. A fronte di tale già manifesta aspecificità, può ulteriorm nte csservarsi come, in relazione al capo 1, il Tribunale del Riesame - richi mar do, onde condividerla, la ricostruzione dei fatti e della progressione investigc tiva ;volta dal Giudice per le indagini preliminari - abbia ritenuto insussistent€ il pericolo di reiterazione, anche in considerazione della sporadicità degli accessi e de l'assenza di ulteriori condotte criminose. Tale valutazione, ciò che più rileva, è accompagnata, ex art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., dalla prpgnosi di condanna non superiore ai due anni.
Analoga previsione è espre sa c ai giudici catanzaresi anche in relazione al capo 5. Anche avuto riguardo alla forbice edittale dell'ipotesi aggravata di cu agli artt. 615-ter, primo e terzo comma, e 640, secondo comma, n. 2-bis cod pen., la conclusione, resa nella pienezza della giurisdizione di merito, ap are ongrua e scevra di vizi logico giuridici (cfr. Sez. 5, n. 17691 del 08/01/2010, Ce Tetti, Rv. 247219-01, secondo cui il giudizio prognostico in ordine alla co cessione della sospensione condizionale della pena, che legittima il rigetto de la richiesta di applicazione della misura cautelare ai sensi dell'art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen., implica l'esclusione del pericolo di reiterazione del reato, dal momento che la concessione della sospensione è indefettibilmente correlata ad na i: revisione favorevole in ordine alla condotta futura del condannato).
Con tale questione (assorbente rispetto alle altre censure attinenti i capi 1 e 5, e, peraltro, schiettamente fattuale), il ricorrente non si confronta in concreto, richiamando soltanto la recidiva qualificata contestata provvisoriarr ente al còrreo e la sanzione massima astrattamente prevista (peraltro, come detto, pionamente compatibile con le riflessioni dei giudici della cautela, che valorizzano a contrario i minimi edittali). Le censure risultano, pertanto, non consentite, in quanto dirette a suggerire un'alternativa delle risultanze procedimentali, e comunque prive della r ecessaria specificità.
3. L'ordinanza impugnata ritiene, poi, insussistente la gravità incliziaria in relazione al capo 2, dal momento che, nella stessa imputazione provvisor a, manca una compiuta individuazione dello specifico danno ingiusto e dei soc getti attinti da tale danno (compagnia petrolifera o singoli titolari di conti correnti La verosimile connotazione criminale della condotta di alterazi ne cl3i sistemi informatici non impedisce che, per una adeguata ponderazione della stesa in sede cautelare, non possa prescindersi da una compiuta ricostruzione della vicenda, anche e soprattutto tenendo conto della natura concorsuale utazione.
Peraltro, il pubblico ministero che impugni l'ordinanza cautelare emessa n sede di appello deve indicare, a pena di inammissibilità del ricorso, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, Manna, Rv. 285400-01). I motivi di impugnazione, che sollecitano una diversa pon traziDne della piattaforma investigativa, sono, dunque, non consentiti in q esta sede di legittimità, nonché, come detto, affatto generici, per quanto rigua0a li; specifica posizione di Tsvetan Kamenov.
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
F mm -r 00 O .1:7 Dichiara inammissibile