Sentenza — n. 40356/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza resa in data 6 febbraio 2024 la Corte d'Appello di nze, in parziale riforma della sentenza emessa il 21 dicembre 2018 dal Trii>, nale di Firenze, concedeva le circostanze attenuanti generiche e ridetlermii iava la pena. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato:, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articola rido un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione in rdazione all'applicazione della contestata recidiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 9 cod. pen; Sentenza — n. 40356/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Riteneva pertanto, la difesa che, sotto tale profilo, la sentenka pellata fosse affetta dai vizi di inosservanza o erronea applicazione dell'art. 9 cod. pen. e di illogicità della motivazione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ORLANDO nato a TORRE ANNUNZIATA il 16/03/1982 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE di APPELLO di FIR NZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Proc: Jratore Generale MARCO PATARNELLO, che ha chiesto emettersi declaral:)ria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 6 febbraio 2024 la Corte d'Appello di nze, in parziale riforma della sentenza emessa il 21 dicembre 2018 dal Trii>, nale di Firenze, concedeva le circostanze attenuanti generiche e ridetlermii iava la pena.
2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato:, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articola rido un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione in rdazione all'applicazione della contestata recidiva.
3. Osservava, in particolare che il Bevilacqua era gravato da tre pre zedenti penali per tre reati, commessi rispettivamente il 7 luglio 2005, I 13 Atobre 2005 e il 7 novembre 2011, che il fatto oggetto del presente roce3so era stato commesso in data 3 maggio 2016 e che la sentenza relativa I reato commesso il 7 novembre 2011 era passata in giudicato il 2 dic mbr; 2016, dunque successivamente alla commissione del reato qui giudicato, c:)sì che non poteva tenersi conto, ai fini giudizio relativo alla contestata rocidiva, dell'ultimo precedente penale gravante sull'imputato, relativo al reato commesso il 7 novembre 2011; ciò in quanto l'applicazione della recidiva presupponeva che la precedente condanna fosse divenuta irrevocabili prima della commissione del fatto in relazione al quale la recidiva médesi -na era contestata.
4. Riteneva pertanto, la difesa che, sotto tale profilo, la sentenka pellata fosse affetta dai vizi di inosservanza o erronea applicazione dell'art. 9 cod. pen. e di illogicità della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La Corte territoriale, in effetti, non avrebbe dovuto tener con to, nel giudizio relativo all'applicazione della contestata recidiva, dei pre:edente relativo al reato commesso nel 2011, considerato che la .elativa sentenza di condanna è divenuta definitiva il 2 dicembre 2016, i Junque in data successiva a quella (3 maggio 2016) di commissione di:l reato qui giudicato.
3. In tal senso deve ritenersi sussistente il dedotto vizio di prronea applicazione della legge penale, in particolare del disposto di cui all'art.99 cod. pen.
4. Per quanto fin qui esposto la sentenza impugnata deve essere ai nullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, sul quale ha rei uenza, evidentemente, il giudizio relativo alla contestata recidiva, cOn rir vio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte dl Ap: ello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanziona torio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello d