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Sentenza — n. 40292/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to client's voluntary withdrawal citing revoked bail.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40292/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the defense counsel formally withdrew the appeal, citing the revocation of the detention order. Although the defense argued for the nullity of the lower court's order and the ineffectiveness of the bail measure, the withdrawal rendered the appeal moot. Consequently, the Court ruled that no pecuniary sanctions apply since the lack of interest was not attributable to the client's failure.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616, comma 1 c.p.p.: A cassation appeal declared inadmissible due to the client's voluntary withdrawal for lack of interest does not trigger pecuniary sanctions, as the cause is not imputable to the appellant.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility voluntary withdrawal of appeal lack of interest mootness pecuniary sanctions exemption revocation of detention order mantenimento della carcerazione di sicurezza estratto del casellario giudiziale controllo di sicurezza personale

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Il ricorso, a seguito della rinuncia all'impugnazione, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 616, comma 1 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021
(Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv.
Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021
282549-01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv.
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017
281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep.
Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2021
272308, relativa a un procedimento de libertate; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2021, Oliverio, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di LASALVIA MICHELE nato a CERIGNOLA il 30/12/1981 avverso l'ordinanza del 08/04/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG FLAVIA ALEMI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la nota dell'avv. LUIGI LEO, per il ricorrente, che ha dichiarato di rinunciare al ricorso per intervenuto mancato interesse, chiedendo di non applicare alcuna sanzione pecuniaria.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Bari, in funzione di Tribunale del riesame, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 29 febbraio 2024, che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti, per quanto qui rileva, di Michele Lasalvia in relazione ai reati di cui agli artt. 416 e 81-640-bis cod. pen.

2. Michele Lasalvia ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo e il secondo motivo, si deduce la nullità dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e la mancata disamina delle deduzioni difensive in tema di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari. Il Tribunale avrebbe omesso, infatti, ogni motivazione in merito alla valutazione del contenuto dell'interrogatorio di garanzia e della memoria difensiva depositata all'udienza del 3 aprile 2024, evitando del tutto di misurarsi<qn le ‹P. argomentazioni dell'indagato. 2.2. Con il terzo motivo, la difesa eccepisce l'inefficacia della misura cautelare per violazione dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., poiché la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari non avrebbe trasmesso il verbale dell'interrogatorio di garanzia.

3. Il difensore del ricorrente, in limine, ha fatto pervenire rituale rinuncia all'impugnazione, dando documentalmente atto della revoca della misura, su impulso del Pubblico Ministero. Il ricorso, a seguito della rinuncia all'impugnazione, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

4. L'inammissibilità del ricorso per rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto determinata da una causa non imputabile al ricorrente - di modo che non si configura un'ipotesi di sua soccombenza, neppure virtuale - comporta che questi non debba essere condannato al pagamento né delle spese del procedimento né di una somma a favore della cassa delle ammende, secondo quanto ordinariamente previsto, per il caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549-01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308, relativa a un procedimento de libertate; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2021, Oliverio, Rv. 252910-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interess