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Ordinanza — n. 40291/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of qualified defense attorney signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40291/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the defendant without the required signature of a qualified defense attorney. The material facts show the appeal was submitted after August 3, 2017, when legislation mandated that all appeals to the Supreme Court must be signed by lawyers on the special register. The court ruled as it did because the procedural defect rendered the appeal void ab initio, leading to a dismissal and a fine for the unqualified filing.

Regesto Legislator

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Art. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.; Art. 591 comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: Appeals to the Supreme Court filed personally by the accused after August 3, 2017, are inadmissible unless signed by a qualified defense attorney.

Parole chiave

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inadmissibility de plano qualified defense attorney special register lawyers procedural defect Cassazione appeal rules adeguamento della pena condono delle spese procedurali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591 comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 610 comma 5 bis, cod. proc. pen.
a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod.
art. 610 cod. proc. pen
a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da EMMID Abdelhak, nato in Marocco il 11/12/1983, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 26/06/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti. IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ha ridotto la sanzione inflitta con la sentenza di primo grado, è stato proposto personalmente dall'interessato, che ha sottoscritto l'atto inviato alla Corte di appello di Torino dall'Ufficio matricola della Casa circondariale di Cuneo. 1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.).

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato. 2.1. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2024.