Ordinanza — n. 40290/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. ed in parziale riforma della pronuncia emessa in data 5/12/2023 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano, rideterminava la pena inflitta nei confronti di Abdelfattah Ahmed Loutfi Abdelraouf Abdelh e di Mohamed Tarek Samy Abouelfetouh Mohamed nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 1470,00 di multa ciascuno in relazione ai delitti di rapina aggravata, lesioni aggravate e furto aggravato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40290/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen. ed in parziale riforma della pronuncia emessa in data 5/12/2023 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano, rideterminava la pena inflitta nei confronti di Abdelfattah Ahmed Loutfi Abdelraouf Abdelh e di Mohamed Tarek Samy Abouelfetouh Mohamed nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 1470,00 di multa ciascuno in relazione ai delitti di rapina aggravata, lesioni aggravate e furto aggravato.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: Abdelfattah Ahmed Loutfi Abdelraouf Abdelh nato in Egitto il 17/03/1991 Mohamed Tarek Samy Abouelfetouh Mohamed nato in Egitto il 22/11/1999 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Ciocchetta, di fiducia avverso la sentenza del 24/04/2024 della Corte di appello di Milano, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. ed in parziale riforma della pronuncia emessa in data 5/12/2023 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano, rideterminava la pena inflitta nei confronti di Abdelfattah Ahmed Loutfi Abdelraouf Abdelh e di Mohamed Tarek Samy Abouelfetouh Mohamed nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 1470,00 di multa ciascuno in relazione ai delitti di rapina aggravata, lesioni aggravate e furto aggravato.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso in cassazione entrambi gli imputati tramite il difensore fiduciario per lamentare, quale unico motivo, la violazione dell'art. 606 comma 1 lett.
e) cod. proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
3. Il motivo proposto è manifestamente infondato. In tema di concordato in appello, è consentito il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, al vizio di motivazione che è oggetto del presente ricorso (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969;
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062, Musella, Rv. 285619), alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), alla sussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853), alla non configurabilità di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755), in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.
5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno, così determinata con riferimento ai profili di colpa evidenziabili nel ricorso, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell