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Ordinanza — n. 40289/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed the cassation petition instead of using a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40289/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the defendant personally submitted the petition rather than having it signed by a registered defense attorney. Although the defendant argued errors in sentencing and legal application, the court ruled that personal filing is strictly prohibited for cassation appeals against penalty applications under recent legislative reforms. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits, and the defendant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 571, comma 1 c.p.p.; Art. 613, comma 1 c.p.p.: A cassation appeal against a penalty application must be signed by a defense attorney registered with the Court of Cassation, rendering personal submission inadmissible regardless of any authentication of the signature.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility personal filing prohibition defense attorney registration penalty application review procedural defect dismissal commisurazione della pena per rapina impunità reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Gennaro Toscano, di fiducia avverso la sentenza 26/04/2024 della Corte di appello di Napoli, sesta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 571, comma 1 c.p.p.
Art. 613, comma 1 c.p.p.
Art. 39 disp. att. c.p.p.
103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo anche irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'eventuale autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo anche irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'eventuale autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata con riferimento ai profili di colpa evidenziabili nel ricorso, in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n.8914 del 21/12/2017, Aiello
Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S.
272010-01; Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765; Sez.
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir
36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv.
Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P.
274636; Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv.
Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale
273177; Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv.
Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda
272885; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto personalmente da: Crisafi Giorgio nato a Napoli il 26/10/1983 rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Toscano, di fiducia avverso la sentenza 26/04/2024 della Corte di appello di Napoli, sesta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Napoli con la sentenza impugnata in questa sede confermava la pronuncia emessa in data 03/11/2023 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Nola che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato Crisafi Giorgio responsabile dei delitti di rapina impropria, furto e ricettazione con conseguente irrogazione della pena di anni quattro mesi due giorni venti di reclusione ed euro 1200.00 di multa.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso in cassazione personalmente l'imputato lamentando, ai sensi dell'art. 606 lett.

b) cod. proc. pen. l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale della legge penale in relazione agli artt.132 e 133 cod. pen. e la carenza di motivazione della sentenza impugnata in punto di dosimetria della pena inflitta dal giudice di primo grado.

3. Il ricorso, presentato personalmente dall'imputato con sottoscrizione autentica dal difensore di fiducia, è inammissibile in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo anche irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'eventuale autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez.

U., n.8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01; Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636; Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177; Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039).

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata con riferimento ai profili di colpa evidenziabili nel ricorso, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis