Italian Court dismisses cassation appeals against criminal convictions for theft and burglary due to lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Celestino and Michele Fratepietro inadmissible. The appellants argued that the lower courts failed to properly assess their subjective awareness of the stolen goods and provided insufficient reasoning regarding recidivism. The court rejected these claims as purely factual disputes and noted that the appellate court had already adequately addressed the evidence and the appellants' criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals based solely on a different reading of procedural data or a distinct evaluation of evidence sources are inadmissible, as the Supreme Court cannot substitute its own assessment of the facts or re-evaluate the logical consistency of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di FRATEPIETRO CELESTINO nato ad ANDRIA il 01/12/1986 FRATEPIETRO MICHELE nato a MINERVINO MURGE il 01/06/1959 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE D'APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG FLAVIA ALEMI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 9 febbraio 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani nei confronti di Celestino Fratepietro e Michele Fratepietro, per i reati di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. e 110 cod. pen. e 2 e 7, I. 2 ottobre 1967, n. 895.
2. Entrambi i suddetti imputati hanno proposto ricorso per cassazione, ciascuno a mezzo del proprio difensore. 2.1. Con l'unico motivo di ricorso, Celestino Fratepietro deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in ordine alla ribadita sussistenza dell'elemento soggettivo. L'imputato non avrebbe avuto alcuna effettiva consapevolezza della presenza dei beni (rinvenuti in un ampio perimetro, a cui chiunque avrebbe potuto accedere dall'esterno), né, in ragione dei suoi cospicui precedenti, avrebbe avuto motivo di nascondere armi e refurtiva in zone ben suscettibili di controlli istituzionali. 2.2.
Con il primo motivo, Michele Fratepietro, analogamente, censura la carenza di motivazione, anche in ordine a specifiche doglianze difensive (in particolare, la consulenza tecnica del dottor Memeo), avendo i giudici di merito offerto una lettura superficiale della collocazione dei singoli beni, concludendo apoditticamente per la consapevolezza degli imputati, nonostante le evidenze di segno contrario rinvenibili dal compendio fotografico e cartografico. Parimenti non corretta, risulterebbe altresì la valutazione di presenza non occasionale del ricorrente sui luoghi di causa. 2.3.
Con il secondo motivo, la difesa di Michele Fratepietro si duole della carenza di motivazione anche in ordine alla ritenuta recidiva, considerata in termini meramente descrittivi.
3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
2. Ambedue i ricorrenti, in primo luogo, reiterano censure schiettamente fattuali, rispetto alle quali la doppia conforme motivazione ha già offerto congrue risposte, sottolineando, in coerenza con la piattaforma probatoria (e specialmente con i verbali di perquisizione e il fascicolo fotografico e cartografico), come tutti i beni di provenienza delittuosa siano stati rinvenuti, al contrario delle prospettazioni difensive, lungo una ben precisa direttrice, vicinissima all'abitazione dei Fratepietro, con modalità di occultamento frazionato tali da rendere affatto implausibile l'intervento di terzi e la pretesa inconsapevolezza degli imputati; le conclusioni sono avvalorate dalle ulteriori osservazioni in merito al notevole curriculum criminale dei Fratepietro, all'alacre attività di cannibalizzazione dei macchinari e alla costante presenza nella masseria anche di Michele Fratepietro, come da lui dichiarato durante l'interrogatorio di garanzia (pp. 5-8).Risultano, dunque, non consentiti il primo motivo di ricorso di Michele Fratepietro e l'unico motivo di ricorso di Celestino Fratepietro, fondati esclusivamente su una diversa lettura dei dati processuali e comunque su un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, nonostante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).
3. Il secondo motivo articolato da Michele Fratepietro risulta aspecifico e manifestamente infondato. La Corte di appello, infatti, non solo ha comunque adeguatamente ricostruito, sulla base dei numerosi e gravi precedenti penali, la particolare pericolosità sociale dell'imputato, ma - preliminarmente e in maniera assorbente - aveva già sottolineato come non ci fossero motivi di gravame specificamente inerenti l'applicazione della recidiva (pp. 8-9). Non si ravvisa, dunque, alcun error in procedendo o in iudicando, stante la congrua illustrazione delle ragioni poste a fondamento della decisione, né alcuna lacuna motivazionale (a fortiori, considerando l'originaria interruzione della catena devolutiva in ordine a tale specifico punto della decisione di primo grado e il conseguente difetto di espressi obblighi di risposta da parte del giudice dell'impugnazione).
4. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila c