Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness and lack of specific argumentation against lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the arguments were manifestly unfounded and lacked specific engagement with the lower court's reasoning. The appellant attempted to overturn an acquittal by re-litigating issues regarding trademark counterfeiting and receipt of stolen goods, which the appellate court had already thoroughly addressed. The court rejected the appeal because the appellant failed to demonstrate why the lower court's logical conclusions were flawed or why the evidence lacked probative value.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Cassation appeals are inadmissible when they are manifestly unfounded and absolutely lack extrinsic specificity, particularly when they merely restate arguments already examined and refuted by the reviewing court without providing a reasoned comparison.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di JIANG Qianqian, nato in Cina il 26/10/1991; avverso la sentenza del 04/10/2023 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Marco Patarnello, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria, contente conclusioni scritte, trasmessa a mezzo p.e.c., in data 25 settembre 2024, dal difensore del ricorrente, avv. Francesco Racanelli, che, nel replicare alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo i reati contestati nelle more prescritti. 9-19703/2024
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per manifesta infondatezza ed assoluto difetto di specificità estrinseca. 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione, che ha ribaltato il verdetto assolutorio del primo giudice per i reati accertati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen., tenendo in debito conto gli argomenti (difetto di idoneità ingannatoria dei marchi contraffatti, stante la loro grossolana contraffazione) sviluppati in motivazione dal primo giudice, in assenza di memorie di replica della difesa o di conclusioni volte al rigetto dell'appello del Pubblico ministero.
Ha inoltre espressamente e diffusamente argomentato circa la consistenza e l'univocità delle evidenze che hanno condotto ad affermare la responsabilità rispetto alla illecita ricezione delle merci descritte in imputazione, sia con riferimento al dolo che copre la consapevolezza della provenienza da delitto delle cose ricevute, che con riguardo alla ontologica sussistenza a monte della ricezione della fattispecie di contraffazione in marchi o segni distintivi, senza che possa rilevare (ai fini della punibilità della fattispecie) la grossolanità (niente affatto evidente ad avviso del giudice del merito) della contraffazione o la capacità ingannatoria dei segni distintivi.
I motivi di ricorso relativi si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già esaminate funditus dal giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente argomentate in senso opposto, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente di rifiuta di confrontarsi.
Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). 1.2. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che l'accertato e incontroverso possesso del numero di oggetti griffati indicati in imputazione, che riproducono i segni distintivi di note maisons registrate, consente di riconoscere il fatto ed attribuirgli il nomen iuris ritenuto in sentenza, sia per la evidente rappresentazione (che può assumere anche le forma del dolo eventuale) della provenienza da delitto degli oggetti ricevuti da chiunque, che per la ontologica necessaria provenienza da delitto (art. 473-474 cod. pen.) degli stessi, senza che possa sul punto rilevare l'aspetto della ritenuta grossolanità della contraffazione, trattandosi di reato contro la fede pubblica (Sez. 2, n. 16807, dell'11/01/2019, Rv. 275814; da ultimo, Sez. 7, n. 31988 del 09/07/2024, n.m.). 1.3.
Del pari è a dirsi quanto a negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto delle modalità commerciali del fatto e della condotta tenuta dall'imputato dop 9-19703/2024 che il fatto accertato fu commesso; circostanze attenuanti che la Corte di merito ha negato anche valorizzando il curriculum criminale dell'imputato. Né del resto la difesa aveva prospettato nella sede di merito (depositando memorie o conclusioni scritte) specifiche ragioni favorevoli al riconoscimento delle circostanze innominate. 1.4. Consegue la inammissibilità del motivo speso anche in ordine alla configurabilità del delitto di ricettazione in difetto del presupposto illecito.
2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 2.1. La pronta e facile soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso consente di redigere la motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del