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Ordinanza — n. 40016/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific factual grounds for the generic challenge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40016/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was based on entirely generic grounds against a settlement agreement. The appellant's lawyer argued for a violation of specific procedural articles regarding evidence evaluation but failed to cite the actual factual elements supporting the claim. The court ruled that the appeal lacked the required specificity mandated by law, preventing the reviewing judge from exercising its supervisory power.

Regesto Legislator

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Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to specify the factual elements underlying the grievances, thereby depriving the court of the ability to exercise its supervisory function.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds generic procedural challenge supervisory power limitation procedural requirement specificity commisurazione della pena per rapina azione civile pena convenzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Cardinali, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione dell'art.
Art. 125 comma terzo cod.proc.pen.
pen.: - violazione dell'art. 125 comma terzo cod.proc.pen. e difetto di motivazione ex art.
Art. 606 lett. e) cod.proc.pen.
e difetto di motivazione ex art. 606 lett.
Art. 581 comma 1 lett. c) cod.proc.pen.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 599 bis cod.proc.pen
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Cardinali, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARAJ KLEJDI nato il 12/12/1989 in Albania avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 22 gennaio 2024 , applicava a Karaj Klejdi la pena concordata tra le parti di anni 1, mesi 4 di reclusione ed C 600,00 di multa in ordine al reato di concorso in rapina aggravata allo stesso ascritto.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Cardinali, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione dell'art. 125 comma terzo cod.proc.pen. e difetto di motivazione ex art. 606 lett.

e) cod.proc.pen., per motivazione incoerente ed insufficiente quanto alla valutazione degli elementi probatori.

3. Il ricorso è proposto per motivi totalmente generici avverso sentenza di concordato in appello e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.Ed invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod.proc.pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 23 ottobre 2024 IL CONSIGLIE EST. na " LA PRESIDENTE Anna P uz Ilis DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PEN