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Sentenza — n. 40014/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for lack of relevant grounds under review of real security measures.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40014/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised were not deducible in the review of real security measures proceeding. The defense argued for direct seizure qualification and sufficient motivation regarding the risk of loss, but the Court found these defects insufficient to meet the high threshold for cassation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 325, 606 lett. e) cod. proc. pen.; The cassation appeal against an order of review of real security measures is admissible only for violation of law, requiring a radical defect in motivation that renders the reasoning entirely lacking or incoherent.

Parole chiave

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review of real security measures violation of law standard defect of motivation inadmissible cassation appeal preventive seizure qualification perseguimento penale per truffa indagine per riciclaggio di denaro confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 325 cod. proc. pen.
Ed invero, ai sensi dell'art. 325 comma primo cod.proc.pen.
Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
pen.: - violazione dell'art. 606 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 324 cod.proc.pen
Il Tribunale della Libertà di Trani, in funzione di giudice del riesame reale, con ordinanza del 12 giugno 2024, respingeva l'istanza proposta ex art. 324 cod.proc.pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv.to Sasso, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE SARIO FELICE nato a TERLIZZI il 11/01/1956 avverso l'ordinanza del 12/06/2024 del TRIB. LIBERTA' di TRANI udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni della difesa che ha insistito nei motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale della Libertà di Trani, in funzione di giudice del riesame reale, con ordinanza del 12 giugno 2024, respingeva l'istanza proposta ex art. 324 cod.proc.pen. nell'interesse di De Sano Felice avverso il provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale di Trani del 15-5-2024 che aveva disposto il sequestro preventivo diretto e, in subordine per equivalente, nei confronti del predetto e dei coindagati del reato di truffa aggravata Ippedito Matilde Grazia e Tedone Luigi sino alla concorrenza di C 100.520,00.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv.to Sasso, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione dell'art. 606 lett.

e) cod.proc.pen., per motivazione incoerente ed insufficiente nel punto in cui aveva ritenuto che il sequestro preventivo fosse intervenuto dapprima in modo diretto e solo in via sussidiaria per equivalente sino alla concorrenza della somma; si precisava, al proposito, che sul c/c dell'indagato era stata sequestrata la somma di C 10.250,54 finalizzata alla confisca per equivalente e ciò sebbene per interpretazione delle Sezioni Unite penali quando il prezzo o il profitto derivante da reato sono costituiti da denaro, la confisca ed il sequestro vanno sempre qualificati come diretti e ciò anche nei casi di reati il cui profitto consiste non in accrescimento del patrimonio bensì nel risparmio di spesa; ne conseguiva l'illegittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente adottato dal G.I.P. di Trani; - violazione dell'art. 606 lett.e ) cod.proc.pen. per insufficienza della motivazione sul requisito della esigenza anticipata della confisca e sulla sussistenza di concretezza ed attualità del periculum in mora posto che, al ricorrente, erano state sequestrate solo modeste somme di denaro riconducibili all'attività lavorativa senza alcuna valutazione della possibilità di sottrazione delle stesse prima della pronuncia definitiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è proposto per motivi non deducibili in sede di impugnazione di legittimità dei provvedimenti emessi dal giudice del riesame cautelare reale e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, ai sensi dell'art. 325 comma primo cod.proc.pen. , contro le ordinanze emesse dal tribunale del riesame dei provvedimenti cautelari reali è ammesso il ricorso per cassazione solo per violazione di legge; sul punto le Sezioni Unite hanno chiarito come il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 - 01). L'applicazione dei sopra esposti principi comporta dichiarare l'inammissibilità del ricorso posto che, con entrambi motivi, il ricorrente deduce vizi sotto il profilo del difetto di motivazione rilevante ex art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. senza che né in relazione all'individuazione del fumus del reato presupposto né al periculum la particolareggiata motivazione del tribunale del riesame reale possa, in alcun modo, ritenersi del tutto mancante. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 23 ottobre 2024 IL CONSIGLI EST. DEPOSITATO IN CANCELLARIA