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Sentenza — n. 40013/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive seizure order, upholding judicial reasoning on illicit money provenance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40013/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Alberto Latella against the trial court's order dismissing his request for review of a preventive seizure. Latella argued that the lower court failed to sufficiently establish the presumption of a prior crime and the urgency of the seizure. The court ruled that the judge correctly inferred illicit origins from Latella's criminal history and the anomalous hiding of cash, rejecting the claim that additional evidence was required.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) c.p.p.; Art. 648 c.p.: The presumption of illicit origin for seized cash may be established through logical inference based on the defendant's criminal record and the manner of concealment, without requiring judicial proof of the underlying crime.

Parole chiave

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preventive seizure presumption of illicit origin recidivism evidence cash concealment fumus commissi delicti criminal history inference seizure review appeal appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) c.p.p.
pen.: - violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett.
Art. 648 c.p.
Art. 606 lett. b) c.p.p.
pen.: - violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett.
Art. 606 lett. c) c.p.p.
pen.: - violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv.to lana, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione di legge e vizio di motivazione ex art.
art. 648 cod.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021
Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011
Sez. 2, n. 28587 del 03/07/2024
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LATELLA ALBERTO nato a REGGIO CALABRIA il 22/12/1966 avverso l'ordinanza del 04/06/2024 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del P.G. ALESSANDRO CIMMINO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale della libertà di Reggio Calabria, con ordinanza in data 4 giugno 2024, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di Latella Alberto avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. presso il medesimo tribunale 1'8 maggio 2024, della somma di C 35.000,00 in contanti rinvenuta in alcuni barattoli di vetro sotterrati nelle aiuole della sua abitazione.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv.to lana, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. in ordine alla sussistenza del fumus commissi delictí del reato di cui all'art. 648 cod.pen.; si rappresentava al proposito che mancava l'indicazione, quantomeno nei suoi elementi principali, del reato presupposto che avrebbe dovuto essere individuato nel tipo attraverso l'individuazione di fatti penalmente rilevanti; 1 \Y - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. quanto alla sussistenza del periculum in mora; - violazione dell'art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere respinto. Ed invero, quanto al primo motivo, occorre rammentare che secondo l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte di legittimità integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita (Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Rv. 282308 - 01).

Tale orientamento trova conforto in quei precedenti secondo cui in tema di reati da ricezione di profitto illecito l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Rv. 251028 - 01). Proprio in tema di sequestro è stato poi affermato come in tema di sequestro preventivo, la sussistenza del "fumus" del delitto di ricettazione non può essere desunta, nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, dalle sole modalità di occultamento dei beni e dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti, in assenza di elementi ulteriori, significativi della certa provenienza dei primi da un delitto presupposto; ed in motivazione, la Corte ha altresì precisato che costituivano indici ulteriori della provenienza delittuosa dei beni vincolati gli accertati contatti del detentore con esponenti della criminalità, il suo precedente coinvolgimento in fatti di reato produttivi di profitto e il contestuale possesso di oggetti strumentali alla perpetrazione di altri reati (Sez. 2, n. 28587 del 03/07/2024, Rv. 286727 - 01).

Orbene, proprio l'applicazione dei sopra esposti principi, deve portare al rigetto del motivo, posto che, il giudice del riesame reale, non ha collegato la natura illecita della somma rinvenuta al solo possesso del contante ed al suo occultamento in modalità, peraltro davvero anomale (barattoli in vetro sotterrati) ma, ha sottolineato come, la provenienza illecita si giustificasse sotto il profilo logico in ragione dei precedenti penali a carico del Latella per il grave delitto di partecipazione mafiosa, così che il vaglio compiuto appare esente dalle lamentate censure.

2. Quanto agli altri motivi, va rammentato che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 - 01). L'applicazione della predetta regola comporta dichiarare la non proponibilità delle ulteriori doglianze posto che il secondo motivo deduce una violazione di legge sotto il profilo dell'inidoneità della motivazione adeguatamente esposta quanto al periculum a pagina 4 della ordinanza mentre, il terzo ed ultimo motivo, deduce espressamente un inammissibile vizio di motivazione riconducibile al parametro dell'art. 606 lett.

e) cod.proc.pen.. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 23 ottobre 2024 (t IL CONSIGLIE EST. n z'o Pardo LA PRESIDENTE (-)Anna P uz ellis D