Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaint on legal qualification without manifest error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the legal qualification of the facts was too generic and lacked the required specificity. The appellant merely asserted that the lower court failed to deeply analyze the facts without pointing to an immediate and obvious error. Consequently, the Court ruled that such vague arguments do not meet the strict threshold for challenging legal qualification under the relevant procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: An appeal challenging the legal qualification of facts in a judgment rendered under Art. 444 c.p.p. is admissible only for manifest error, which requires the qualification to be immediately and indisputably eccentric to the charge, excluding generic complaints lacking specific evidence of such error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposta da: FIALHO PEREIRA DENILSON nato a BRESCIA il 15/11/2001 avverso la sentenza in data 09/07/2024 del GIP del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Fialho Pereira Denilson, per il tramite del proprio procuratore speciale, im- pugna la sentenza in data 09/07/2024, pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Mi- lano ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..
1. Con un unico motivo deduce il mancato approfondimento sulla sussi- stenza del reato e sulla qualificazione giuridica del fatto.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. Il ricorrente si duole -genericamente e apoditticamente- dell'omessa moti- vazione sulla qualificazione giuridica del fatto. Questa Corte ha avuto occasione di puntualizzare che «in tema di applica- zione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualifi- cazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa imme- diatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al conte- nuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediata- mente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motiva-zione della sen- tenza (Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01).
I requisiti così richiesti per la deducibilità della questione relativa alla qua- lificazione giuridica sono palesemente mancanti nel caso in esame, dove il ricor- rente si limita ad affermare in maniera affatto generica che il giudice non ha ap- profondito sulla dinamica del fatto e dunque sulla qualificazione giuridica del fatto, senza evidenziare eventuali errori connotati dell'evidenza e della immediatezza descritte con il principio di diritto sopra enunciato.
3. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella de- terminazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ra- gione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/10/2024 Il Consigliere estensore ANTONIO SARACO DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE30 OTT. 2024 IL FUNZICN