Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40010/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40010/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40010/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposta da: MIGLIORE SERGIO nato il 30/06/1963 a NAPOLI avverso la sentenza in data 04/07/2024 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599 -bis cod. proc. pen, art. 629 cod. pen, art. 99 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40010/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Migliore Sergio, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 04/07/2024, pronunciata dalla Corte di appello di Napoli, che ha applicato la pena concordata dalle parti ai sensi dell'art. 599 -bis cod. proc. pen., 1. Deduce: 1.1. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di mo- tivazione sulla pena applicata in riferimento all'art. 629 cod. pen. e all'art. 81, comma secondo, cod. pen.. 1.2. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di mo- tivazione sulla pena applicata in relazione all'art. 629 cod. pen. e all'art. 99 cod. pen.. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione riscossione di pene pecuniarie pena massima penalità di mora remissione della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599 -bis cod. proc. pen
Migliore Sergio, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 04/07/2024, pronunciata dalla Corte di appello di Napoli, che ha applicato la pena concordata dalle parti ai sensi dell'art. 599 -bis cod. proc. pen., 1.
art. 629 cod. pen
Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di mo- tivazione sulla pena applicata in riferimento all'art. 629 cod. pen.
art. 99 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposta da: MIGLIORE SERGIO nato il 30/06/1963 a NAPOLI avverso la sentenza in data 04/07/2024 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Migliore Sergio, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 04/07/2024, pronunciata dalla Corte di appello di Napoli, che ha applicato la pena concordata dalle parti ai sensi dell'art. 599 -bis cod. proc. pen., 1. Deduce: 1.1. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di mo- tivazione sulla pena applicata in riferimento all'art. 629 cod. pen. e all'art. 81, comma secondo, cod. pen.. 1.2. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di mo- tivazione sulla pena applicata in relazione all'art. 629 cod. pen. e all'art. 99 cod. pen.. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassa- zione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al con- cordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a mo- tivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).

Il ricorrente, nel caso in esame, deduce questioni poste al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione avverso una sentenza pronun- ciata ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in quanto tutti i motivi attengono al trattamento sanzionatorio da lui stesso concordato con il pubblico ministero.

3. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella de- terminazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ra- gione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/10/2024 Il Consigliere estensore La Presidente ANTONIO SARACO ANNA PETRUZ LIS DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE