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Ordinanza — n. 40008/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of arguments in settled appellate agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40008/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it challenged arguments that were explicitly waived during the settlement agreement reached in the appellate court. The appellant argued that the lower court failed to justify why generic mitigating circumstances did not outweigh aggravating factors, but these specific grievances were part of the negotiated terms. Consequently, the court ruled that such censure cannot be raised in a subsequent appeal against a judgment rendered pursuant to the settlement procedure.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Complaints regarding matters waived in the settlement agreement at the appellate stage are inadmissible in a subsequent appeal.

Parole chiave

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waiver of arguments settlement agreement inadmissible appeal appellate waiver procedural bar sanzioni pecuniarie commisurazione della pena per rapina aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Law n. 103 of 2017
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2-, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNAVO' PASQUALE nato a Napoli il 28/11/2003 avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Napoli il 21/6/2023, confermando la responsabilità di Pasquale Cannavò in ordine ai reati di rapina aggravata e furto, rideterminando la pena come concordata dalle parti. Ricorre l'imputato deducendo violazione del diritto di difesa dell'imputato poiché la Corte non ha motivato in ordine al diniego della richiesta di riconoscere le attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti.

Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Ed infatti va ricordato che nel caso di concordato in appello sono inammissibili le doglianze relative a motivi oggetto di rinunzia (Sez. 2 -, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01). Nel caso in esame le censure in ordine al giudizio di equivalenza fra attenuanti generiche e aggravanti sono state oggetto di rinunzia in appello e non possono essere proposte in questa sede, considerato peraltro che il trattamento sanzionatorio è stato oggetto di accordo tra le parti.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versa .mento della somma, che ritiene equa, di eurò tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 12 settembre 2024 Il Consigliere estensore La Presidente Maria Daniela orsellino Giovanna Verga DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 3 0 OTT. 2024 IL FUNZIONARIO