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Ordinanza — n. 40007/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as penalty agreement is legally valid and cannot be re-evaluated for proportionality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40007/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the convicted party challenged a sentence reduction based on a settlement agreement. The appellant argued the penalty lacked proper motivation regarding sentencing guidelines, but the court held that once a penalty is agreed upon with the Prosecutor General, the appellate court's review is limited to legality, not proportionality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When a penalty is agreed upon between the parties, the appellate court's review is restricted to legality, and it cannot evaluate the proportionality of the agreed sentence.

Parole chiave

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penalty agreement proportionality review appellate jurisdiction legal validity cassation inadmissibility adeguamento della pena gravità della pena controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
La Corte di appello di Genova con sentenza ex art. 599 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Genova con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sezione 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola
Sezioni Unite, ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo
Dunque, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sezioni Unite, ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mancuso Enrico nato a Chivasso il 25/08/1972 avverso la sentenza del 12/03/2024 della Corte di appello di Genova udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; ricorso trattato con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Genova con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 12/3/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta ad Enrico Mancuso con sentenza del Tribunale di Genova del 21/11/2022.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo la carenza della motivazione in ordine al profilo della dosimetria della pena applicata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato l'unico motivo cui è affidato. Invero, la pena applicata al Mancuso, peraltro, correttamente determinata, è stata concordata con il Procuratore generale, per cui l'imputato non può dolersene. La giurisprudenza di legittimità, invero, è consolidata nel ritenere che il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, che può solo accogliere o rigettare la richiesta e, ove l'accolga, verificare la legalità della pena (Sezione 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01). Dunque, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sezioni Unite, ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 226715 - 01). Nel caso di specie, non è ravvisabile l'illegalità della pena concordata, che rientra nella forbice edittale prevista per il reato continuato ascritto al ricorrente.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 12 settembre 2024.