Cassation appeal dismissed as late filed; defendant missed 60-day deadline after appeal judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline. The appellant submitted the request on May 6, 2024, exceeding the 60-day period that began after the appellate court's January 26, 2024, judgment. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. c) and comma 1-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the sixty-day period prescribed for the appellant.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Grassi Stefano nato a Reggio Emilia il 26/9/1969 avverso la sentenza del 26/1/2024 della Corte di appello di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Genova con sentenza del 26/1/2024, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena del 23/1/2023, che aveva condannato Stefano Grassi per il reato di ricettazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena.
2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 648, comma quarto e 62 n. 4, cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto tardivamente. Invero, - la sentenza impugnata è stata pronunciata all'udienza del 26/1/2024, con termine di giorni trenta per il deposito dei motivi; - è stata depositata il 26/2/2024, dunque, nei termini (il 25 febbraio, invero, cadeva di domenica);- da quel momento ha iniziato a decorrere il termine di sessanta giorni per proporre il ricorso per cassazione (ai quarantacinque giorni, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. devono aggiungersi i quindici giorni previsti dall'art. 585, comma 1 -bis, cod. proc. pen. per l'imputato assente), che è scaduto il 25/4/2024; - il ricorso è stato proposto in data 6/5/2024, dunque, oltre il termine di legge.
2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 12 settembre 2024.