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Sentenza — n. 39996/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39996/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39996/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Brescia, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha accolto la richiesta di rescissione del giudicato formulata in data 24 gennaio 2023 dal condannato Roberto Radici, che aveva dedotto, oltre alla incolpevole mancata conoscenza del processo celebrato in sua assenza, la conoscenza effettiva della sentenza n. 3566/2018 -emessa in data 24 settembre 2018 dal Tribunale di Brescia, irrevocabile I'll dicembre 2018- solo in data 20 gennaio 2023, allorquando aveva preso visione della sentenza documento, mentre il 16 dicembre precedente (notifica provvedimento di cumulo) aveva solo ricevuto notizia della emissione di quella sentenza, senza conoscerne il contenuto. La Corte di merito riteneva, pertanto, tempestiva e fondata l'istanza di rescissione del giudicato intervenuta entro il termine perentorio di 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento.

Regesto Legislator

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art. 611 cod. proc. pen, art. 629 bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 39996/2024 — snpen · Corte di Cassazione: n. 28624 del 26/03/2024, n.m., ric. Binoshaj; Sez. 2, n. 29702 del 16/9/2020, Alò, non massimata; Sez. 2, n. 33623 del 10/9/2020, Drissi, non massimata; Sez. 2 n. 26105 del 16/7/2020, non massimata), sul ricorrente grava un obbligo di diligenza, che si traduce nell'onere di allegare le circostanze di fatto dalle quali trarre il convincimento della conoscenza, in una certa data, del provvedimento irrevocabile del quale è richiesta la rescissione. 2..11 testo dell'art. 629 bis cod. proc. pen., recentemente novellato sul .punto (conoscenza delta sentenza e non più del mero procedimento), per effetto dell'art. 37, comma 1, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, così dispone: "1.

Parole chiave

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termine processuale perentorio istanza di ricusazione tardiva ritardo del ministero pubblico notificazione tardiva interruzione della prescrizione termine di disdetta

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod. proc. pen
Ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.
art. 629 bis cod. proc. pen
2..11 testo dell'art. 629 bis cod. proc. pen., recentemente novellato sul .punto (conoscenza delta sentenza e non più del mero procedimento), per effetto dell'art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia avverso l'ordinanza in data 29/11/2023 della Corte di appello di Brescia, emessa in accoglimento dell'istanza proposta da RADICI Roberto, nato a Calcinate il 17/05/1953; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona della sostituta Procuratrice generale dott.ssa Giuseppina Casella, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

.

1. La Corte d'appello di Brescia, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha accolto la richiesta di rescissione del giudicato formulata in data 24 gennaio 2023 dal condannato Roberto Radici, che aveva dedotto, oltre alla incolpevole mancata conoscenza del processo celebrato in sua assenza, la conoscenza effettiva della sentenza n. 3566/2018 -emessa in data 24 settembre 2018 dal Tribunale di Brescia, irrevocabile I'll dicembre 2018- solo in data 20 gennaio 2023, allorquando aveva preso visione della sentenza documento, mentre il 16 dicembre precedente (notifica provvedimento di cumulo) aveva solo ricevuto notizia della emissione di quella sentenza, senza conoscerne il contenuto. La Corte di merito riteneva, pertanto, tempestiva e fondata l'istanza di rescissione del giudicato intervenuta entro il termine perentorio di 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, deducendo, con unico articolato motivo, la violazione della norma processuale (art. 629 bis comma 2, cod. proc. pen.) ed il vizio di motivazione -per mera apparenza- in riferimento alla individuazione della data di conoscenza effettiva della sentenza divenuta irrevocabile per effetto della mancata impugnazione. Osserva il ricorrente che per conoscenza della sentenza non può che intendersi la cognizione della esistenza del provvedimento (identificato per autorità giudiziaria, numero e data), senza che si renda affatto necessaria la disponibilità della sentenza-documento. Tale conoscenza era stata raggiunta (come dimostrato dagli atti diligentemente allegati al ricorso) dal condannato già il 28 aprile 2022 e poi il 16 dicembre 2022; tal ché l'istanza di rescissione del 24 gennaio 2023 doveva certamente ritenersi intempestiva, come peraltro richiesto dal Pubblico ministero di appello, con le conclusioni in allora rassegnate.

3. In data 1° luglio 2024, il Procuratore generale presso questa Corte concludeva per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Pubblico ministero presso la Corte di appello di Brescia, che lamenta violazione della legge penale e mera apparenza della motivazione, che ha stimato tempestiva l'impugnazione straordinaria, è ammissibile e fondato, come da conformi conclusioni scritte del Pubblico ministero, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 1.1. Come più volte affermato da questa Corte (solo tra le più recenti Sez. 5, n. 17171 del 23/01/2024, Rv. 286252; Sez. 4, n. 2589 del 19/10/2023, dep. 2024, Rv. 285701; Sez.

1. n. 28624 del 26/03/2024, n.m., ric. Binoshaj; Sez. 2, n. 29702 del 16/9/2020, Alò, non massimata; Sez. 2, n. 33623 del 10/9/2020, Drissi, non massimata; Sez. 2 n. 26105 del 16/7/2020, non massimata), sul ricorrente grava un obbligo di diligenza, che si traduce nell'onere di allegare le circostanze di fatto dalle quali trarre il convincimento della conoscenza, in una certa data, del provvedimento irrevocabile del quale è richiesta la rescissione. 2..11 testo dell'art. 629 bis cod. proc. pen., recentemente novellato sul .punto (conoscenza delta sentenza e non più del mero procedimento), per effetto dell'art. 37, comma 1, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, così dispone: "1.

Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 628 bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420 bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.

2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza.

3. omissis.

4. omissis.".

3. Orbene, per "conoscenza della sentenza" non può che intendersi conoscenza dei dati identificativi della stessa, non certo conoscenza del contenuto della sentenza documento, giacché la doglianza -da proporre con il rimedio straordinario- non attiene al contenuto motivazionale della stessa, ma alla ignoranza (incolpevole) della emissione di quel titolo, emesso all'esito di un processo celebrato erroneamente in assenza dell'imputato. Il dies a quo del termine di trenta giorni previsto a pena di inammissibilità per la presentazione della richiesta, ben può individuarsi, come documentalmente dimostrato dal P.g. ricorrente, nella data di notificazione dell'ordine di esecuzione (aprile 2022 e, nuovamente, 16 dicembre 2022), con la conseguenza che la richiesta presentata il 24 gennaio 2023, è da considerarsi certamente intempestiva (Sez. 2, n. 2608 del 14 dicembre 2023, dep. 2024, n.m.; Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Scimone, Rv. 279994; Sez. 3, n. 29592 del 20/05/2021, Rv. 281765).

4. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato senza rinvio, con la conseguente reviviscenza del giudicato, anche agli effetti della esecuzione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d